COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 16/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ POSSIDENTE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE POSSIDENTE ANDREA FINO AL 30.06.2008 COME DA CU N. 49 DEL 5.12.2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 16/1/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ POSSIDENTE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE POSSIDENTE ANDREA FINO AL 30.06.2008 COME DA CU N. 49 DEL 5.12.2007.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società POSSIDENTE avverso la squalifica del calciatore Possidente Andrea fino al 30.06.2008, come da CU n. 49 del 5.12.2007;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta, nonchè il D.G. della gara;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Preso atto che l’arbitro ha confermato che al 34° del s.t., il calciatore Possidente Andrea, in seguito alla concessione di un calcio di rigore, lo strattonava per la maglia, accompagnando il suo gesto con “due buffetti sulla nuca in senso irriguardoso”;
Ritenuto che il comportamento posto in essere dal tesserato Possidente Andrea, come confermato dallo stesso arbitro in sede di audizione, non è da ritenersi violento cioè capace di arrecare danno alla persona del D.G., ma va inquadrato come un gesto offensivo, ingiurioso ed irriguardoso, di particolare gravità;
Visto l’art.19, comma 1, lettera e, del C.G.S.;
P.Q.M.
- in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica inflitta al signor Possidente Andrea fino al 28.03.2008;
- dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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