COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 16/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.3 RICORSO DELLA SOCIETA’ MARSICONUOVO AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N. 61 DEL 3.1.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 16/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.3 RICORSO DELLA SOCIETA’ MARSICONUOVO AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N. 61 DEL 3.1.2008. Letto il ricorso proposto dalla società MARSICONUOVO avverso le sanzioni inflitte ai calciatori Pasquariello Angelo, D’Elia Luigi, Pisano Savio e Turi Salvatore, come da CU n. 61 del 3.1.2008; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Ascoltato il D.G.; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che - in riferimento alla posizione del calciatore Pasquariello Angelo - dalla lettura degli atti ufficiali e dalla audizione dell’arbitro emerge una condotta violenta dello stesso giocatore ai danni di un avversario, nella specie una testata al volto e che, pertanto, le argomentazioni della società reclamante non trovano riscontro, in quanto il comportamento del suindicato è stata la diretta causa della rissa scatenatasi; Relativamente alla posizione dei calciatori D’Elia Luigi, Pisano Savio e Turi Salvatore, è opportuno precisare che gli stessi prendevano parte alla rissa per responsabilità oggettiva della società Barrata che consentiva l’ingresso sul terreno di gioco di persona non autorizzata che, come confermato dallo stesso D.G., con il volto coperto, partecipava attivamente alla rissa; Rilevato che il comportamento dei suindicati calciatori è da considerarsi come attenuante alla fattispecie principale in quanto partecipavano alla rissa scatenata da terzi; P.Q.M. - visto l’art. 19 del C.G.S. conferma la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Pasquariello Angelo; - riduce, ai sensi dello stesso articolo, comma 4, la squalifica ai calciatori D’Elia Luigi, Pisano Savio e Turi Salvatore a 2(due) giornate ciascuno; - infligge alla società BARRATA una ulteriore ammenda di € 200.00 per responsabilità oggettiva, in quanto consentiva l’ingresso sul terreno di gioco a persona non autorizzata, come in precedenza riportato; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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