COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 DEL 15 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 5 a carico di: Sig. BARBIERI Francesco (consigliere all’epoca dei fatti Pol. Cessaniti) della violazione di cui all’art. 6 commi 1 e 2 del C.G.S. oggi trasfuso nell’art. 7, commi 1, 2 del C.G.S.; Sigg. CENTRO Domenico (Presidente A.S.C. Tropea), LA TORRE Domenico (calciatore A.S.C. Tropea), CENTRO Piergiorgio (allenatore A.S.C. Tropea), NESCI Vincenzo (all’epoca dei fatti dirigente con funzioni di cassiere, attualmente vice Presidente della A.S.C. Tropea), LA ROSA Giuseppe (calciatore A.S.C. Tropea), della violazione di cui all’art. 6 commi 1 e 2 del CGS oggi trasfuso nell’art. 7, commi 1, 2 del CGS, sig.MONTEVERDI Umberto (allenatore Pol. Cessaniti) della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 17, comma 7 del CGS, vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 22 comma 7 del C.G.S.; nonché delle soc. POL. CESSANITI (tutt’ora Pol. Cessaniti Dilettantistica), a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4 comma 2 del C.G.S., e della società A.S.C. TROPEA a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per le condotte ascritte al proprio Presidente e ai propri tesserati, ai sensi dell’art. 6 comma 7 del CGS oggi trasfuso nell’art. 7 comma 7 del vigente C.G.S.; Su deferimento della Procura Federale con nota del 17 ottobre 2007 prot.777/762pf06-07/SP/ma

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 DEL 15 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 5 a carico di: Sig. BARBIERI Francesco (consigliere all'epoca dei fatti Pol. Cessaniti) della violazione di cui all'art. 6 commi 1 e 2 del C.G.S. oggi trasfuso nell'art. 7, commi 1, 2 del C.G.S.; Sigg. CENTRO Domenico (Presidente A.S.C. Tropea), LA TORRE Domenico (calciatore A.S.C. Tropea), CENTRO Piergiorgio (allenatore A.S.C. Tropea), NESCI Vincenzo (all'epoca dei fatti dirigente con funzioni di cassiere, attualmente vice Presidente della A.S.C. Tropea), LA ROSA Giuseppe (calciatore A.S.C. Tropea), della violazione di cui all'art. 6 commi 1 e 2 del CGS oggi trasfuso nell'art. 7, commi 1, 2 del CGS, sig.MONTEVERDI Umberto (allenatore Pol. Cessaniti) della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 17, comma 7 del CGS, vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 22 comma 7 del C.G.S.; nonché delle soc. POL. CESSANITI (tutt'ora Pol. Cessaniti Dilettantistica), a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del C.G.S. all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 4 comma 2 del C.G.S., e della società A.S.C. TROPEA a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per le condotte ascritte al proprio Presidente e ai propri tesserati, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del CGS oggi trasfuso nell'art. 7 comma 7 del vigente C.G.S.; Su deferimento della Procura Federale con nota del 17 ottobre 2007 prot.777/762pf06-07/SP/ma LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali; sentito il sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello, il quale ha così concluso : • Per la società Pol. Cessaniti Dilettantistica 21 (ventuno) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso (ex art. 6, comma 4 del C.G.S. oggi art. 7, comma 4 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera f) oggi art. 18, comma 1 lettera g); • Per il dirigente Barbieri Francesco l’inibizione di anni 5 (cinque) con proposta di radiazione; • Per i dirigenti Centro Domenico, e Nesci Vincenzo l’inibizione di mesi 6; • Per l’allenatore Centro Piegiorgio la squlaifca di mesi 6 (sei); • Per i calciatori La Rosa Giuseppe e La Torre Domenico la squalifica di mesi 6 (sei); • Per l’allenatore Monteverdi Umberto Beniamino la squalifica di mesi 2 (due); • Per la società ASC Troppa l’ammenda di € 3000,00 (tremila/00); • Per la società Pol. Cessaniti Dilettantistica l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) per il comportamento ascritto al proprio allenatore Monteverdi Umberto Beniamino. Nonché il calciatore La Rosa Giuseppe il quale ha chiesto di essere prosciolto da ogni addebito; Hanno depositato memorie difensive le società A.S.C. Troppa e Pol. Cessaniti Dilettantistica. RILEVA 1. Dalle risultanze dell'Ufficio Indagini, è emerso che il sig. Francesco Barbieri, all'epoca dirigente della Polisportiva Cessaniti, contattava i dirigenti del Tropea nei giorni precedenti la gara del campionato di 1^ categoria tra la suddetta Pol. Cessaniti e l'A.S.C. Tropea disputata l'1/4/2007, nonché il giorno della gara stessa e anche durante l'intervallo, dirigenti e calciatori del sodalizio avversario, tentando di combinare il risultato della partita in favore della sua squadra, senza peraltro riuscire nella realizzazione dell'intento, essendo la gara terminata sul campo con il punteggio di 1-0 in favore del Tropea. La circostanza è stata ammessa al collaboratore dell'Ufficio Indagini dallo stesso Francesco Barbieri, il quale ha riferito di aver incontrato nei giorno precedenti la gara Nesci Vincenzo e La Torre Domenico, rispettivamente dirigente e calciatore della società A.S.C. Tropea, e il giorno della gara il capitano della società Tropea, chiedendo loro di combinare la partita. Alla luce di tale condotta Francesco Barbieri, all'epoca dirigente della società Pol. Cessaniti, deve essere ritenuto responsabile di illecito sportivo per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della suddetta gara, come stabilito dall'art. 6 commi 1 e 2 del C.G.S. come vigente all'epoca dei fatti (art. 7 commi 1 e 2 del C.G.S. attualmente vigente). La società Pol. Cessaniti, per i fatti ascrivibili al suo dirigente, è sanzionabile per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, comma 4 (oggi art. 4, comma 2) . Comunicato Ufficiale N. 85 del 15 Gennaio 2008 568 2. I tesserati della società A.S.C. Tropea Centro Domenico (Presidente), Centro Piergiorgio (allenatore), Nesci Vincenzo (all'epoca dei fatti dirigente con funzioni di cassiere, oggi vice Presidente), La Rosa Giuseppe e La Torre Domenico (calciatori), hanno tutti riferito ai collaboratori dell'Ufficio Indagini di essere a conoscenza dei fatti e, alcuni di loro, di aver ricevuto direttamente pressioni da parte di Barbieri Francesco per la combine della gara, ma hanno omesso di denunciare l'illecito sportivo messo in atto dal Barbieri ai competenti organi della F.I.G.C., come sancito dall'art. 6 comma 7 del CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 7 comma 7), che pone a carico dei tesserati l'obbligo di denunzia di atti illeciti di cui siano venuti a conoscenza in qualunque modo. Da tale condotta omissiva deriva altresì una responsabilità a carico della società di appartenenza dei suddetti tesserati, l'A.S.C. Tropea, che è diretta per i fatti ascritti al proprio Presidente Centro Domenico, e oggettiva per gli addebiti a carico degli altri tesserati (dirigente, allenatore e calciatori), ai sensi dell'art. 2, comma 4 (oggi art. 4, comma 1 e 2) del C.G.S.. 3. L'allenatore della società Pol. Cessaniti Monteverdi Umberto Beniamino, benché squalificato e nonostante la partita Cessaniti - Tropea si disputasse a porte chiuse, ha assistito alla gara ed è sceso negli spogliatoi sia nell'intervallo che alla fine della stessa, in violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall'art. 17, comma 7, oggi trasfuso nell'art. 22, comma 7. Di tale condotta risponde altresì la società Pol. Cessaniti a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4 (oggi art. 4, comma 2) C.G.S. 4. In ordine alle sostituzioni effettuate in modo irregolare dal Tropea, la presente Commissione si è già pronunciata (C.U. n.159 del 4.6.2007) confermando la sanzione sportiva della perdita della gara per 0- 3 ai danni della soc. A.S.C. Tropea comminata dal Giudice Sportivo. I fatti integrano gli estremi delle violazioni contestate ai suddetti tesserati e alle rispettive società di appartenenza. Le sanzioni vanno irrogate tenendo presente il Codice di Giustizia Sportivo vigente all’epoca del commesso illecito. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale irroga a : • Al Sig. BARBIERI Francesco, all'epoca dei fatti dirigente della soc. Pol. Cessaniti, per violazione dell'art. 6 commi 1 e 2 del C.G.S. come vigente all'epoca dei fatti, l’inibizione di anni 5 (CINQUE) con proposta di radiazione; • Al Sig. CENTRO Domenico, Presidente della A.S.C. Tropea, per violazione dell'art. 6 comma 7 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, mesi 6 (SEI) di inibizione e quindi fino al 15 LUGLIO 2008; • Al Sig. CENTRO Piergiorgio, allenatore della A.S.C. Tropea, per violazione dell'art. 6 comma 7 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, la squalifica di mesi 6 (SEI) e quindi fino al 15 LUGLIO 2008; • Al Sig. NESCI Vincenzo, dirigente della A.S.C. Tropea, per violazione dell'art. 6 comma 7 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, l’inibizione mesi 6 (SEI) e quindi fino al 15 LUGLIO 2008; • Al Sig. LA TORRE Domenico, calciatore della A.S.C. Tropea, per violazione dell'art. 6 comma 7 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, la squalifica di mesi 3 (TRE) e quindi fino al 15 APRILE 2008; • Al Sig. LA ROSA Giuseppe, calciatore della A.S.C. Tropea, per violazione dell'art. 6 comma 7 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, che ha dichiarato di aver denunciato immediatamente il fatto al suo presidente e in considerazione delle giustificazioni addotte a questa Commissione , la squalifica di mesi 1 (UNO) e quindi fino al 15 FEBBRAIO 2008; • Al Sig. MONTEVERDI Umberto Beniamino, allenatore della società Pol. Cessaniti, in violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione all'art.17, comma 7 del C.G.S. Vigente all'epoca dei fatti, la squalifica di mesi 2 (DUE) e quindi fino al 15 MARZO 2008; • Alla società A.S.C. TROPEA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.2 comma 4 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, per le condotte ascritte al proprio Presidente e ai propri tesserati, ai sensi dell'art.6 comma 7 del C.G.S. come vigente all'epoca dei fatti, l’ammenda di € 1500,00 (millecinquecento/00); • Alla società POL. CESSANITI DILETTANTISTICA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.2, comma 4 C.G.S., l’ammeda € 150,00 (centocinquanta/00) per il comportamento del proprio allenatore Monteverdi Umberto Beniamino; • Alla società POL. CESSANITI DILETTANTISTICA, 15 (quindici) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso (ex art. 6, comma 4 del C.G.S. oggi art. 7, comma 4 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera f) oggi art. 18, comma 1 lettera g); Considerato infine che nella memoria depositata dalla società Tropea a questa Commissione sono riportate frasi offensive nei confronti degli Organi Federali dispone rimettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza;
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