COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 74 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°82 del 09.01.2008 (Squalifica calciatore COMMISSO Domenico per QUATTRO giornate).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 74 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°82 del 09.01.2008 (Squalifica calciatore COMMISSO Domenico per QUATTRO giornate).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
ritenuto che dall’esame del supplemento di referto redatto dal direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Commisso Domenico si è reso responsabile di atti di violenza nei confronti di un avversario, e che dal suo comportamento violento è scaturita una rissa che ha visto coinvolti altri calciatori;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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