COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 81 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 16.01.2008 (Squalifica calciatore ANDRIANO Domenico per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 81 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 16.01.2008 (Squalifica calciatore ANDRIANO Domenico per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società Marina di Gioiosa; rilevato che il calciatore Andriano Domenico della società reclamante si è reso responsabile di aver lanciato una “borraccia” che colpiva l’allenatore della società avversaria; ritenuto, tuttavia, eccessiva l’entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di I° grado, in considerazione dell’entità e delle modalità dei fatti ascritti al calciatore Andriano; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ANDRIANO Domenico a TRE giornate di gara; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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