COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 16/01/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.RAVENNA LIDI avverso inibizione al 18.11.2012 dir.acc.uff.DURO PANFILO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 19 del 22.11.2007 gara PORTO FUORI – RAVENNA LIDI del 18.11.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 16/01/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.RAVENNA LIDI avverso inibizione al 18.11.2012 dir.acc.uff.DURO PANFILO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 19 del 22.11.2007 gara PORTO FUORI – RAVENNA LIDI del 18.11.2007 L’A.C.RAVENNA LIDI, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che : 1) al termine della gara il dir.acc.uff.DURO, unitamente ad altri dirigenti, prima che l’arbitro uscisse dal cancello che delimita l’impianto sportivo, gli si avvicinava e “attraverso il cancello, gli chiedeva il motivo per cui aveva colpito con una testata un giocatore e per quale motivo aveva effettuato gesti ingiuriosi nei confronti del predetto dirigente e di altre persone”. L’arbitro rispondeva con ripetute frasi offensive e minacciose. Giungevano dirigenti del Porto Fuori che accompagnavano l’arbitro verso l’autovettura. “Nell’occasione, un gruppo di ragazzi dell’A.C.Ravenna Lidi, nonché una decina di persone adulte, raggiungevano l’arbitro, con fare minaccioso. A questo punto il dir.DURO, temendo una aggressione all’arbitro , si interponeva tra il gruppo di esagitati e l’arbitro, al solo scopo di proteggerlo. Dopo numerosi sforzi, venendo fra l’altro colpito da pugni e calci da persone non CAMPIONATO ALLIEVI DILETTANTI 222 individuate, il dir.DURO riusciva ad allontanare i facinorosi. Non si può escludere che in tale fase l’arbitro possa essere stato anche lui colpito da un pugno da qualcuno che non è stato possibile individuare. L’arbitro, puntando un dito verso il dirigente, gli imputava di averlo colpito con un pugno, accusa questa del tutto infondata. “In tale circostanza poneva la mano sulla mandibola destra, dove asseriva di aver ricevuto il pugno, mentre sul comunicato si legge che lo stesso è stato colpito sulla mandibola sinistra”. Elenca diversi nominativi di persone che, ognuno per la parte di competenza, potrebbero riferire su quanto avvenuto. Chiede l’annullamento della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti : 1) ha escluso di aver colpito con una testata un giocatore dell’A.C.RAVENNA LIDI, così come anche di aver rivolto insulti ed atti osceni al pubblico e frasi offensive ai giocatori dell’A.S.RAVENNA LIDI e di avere esultato in occasione della segnatura di una rete da parte della Pol.Porto Fuori; 2) ha integralmente confermato il referto originario, ribadendo, fra l’altro, che, mentre si apprestava a salire sulla propria autovettura, veniva colpito alla coscia destra da un calcio e, successivamente, giratosi per vedere l’autore del gesto, veniva raggiunto da un pugno di notevole intensità, infertogli alla mandibola sinistra dal dir.acc.uff.DURO (allontanato nel corso del primo tempo per aver rivolto pesanti offese e frasi scurrili all’arbitro, esternazioni reiterate anche nel corso della gara, da fuori campo), con escoriazione del labbro e fuoriuscita di sangue nonché forte dolore. Lo stesso dirigente cercava poi di colpire nuovamente l’arbitro, venendone comunque impedito dall’intervento di persone che si trovavano sul posto. Dopo aver lasciato l’impianto l’arbitro si recava al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Ravenna ove gli veniva diagnosticato “trauma facciale con contusione mandibola, contusione coscia sx”, con prognosi di 5 gg.; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, - Visto l’art.35 comma 1 – 1.1 del C.G.S. D E L I B E R A - di respingere il ricorso, confermando l’inibizione al 18.11.2012 del dir.acc.uff.DURO PANFILO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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