COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 16/01/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.RAVENNA LIDI avverso inibizione al 18.11.2012 dir.acc.uff.DURO PANFILO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 19 del 22.11.2007 gara PORTO FUORI – RAVENNA LIDI del 18.11.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°28 del 16/01/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.RAVENNA LIDI
avverso inibizione al 18.11.2012 dir.acc.uff.DURO PANFILO
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 19 del 22.11.2007
gara PORTO FUORI – RAVENNA LIDI del 18.11.2007
L’A.C.RAVENNA LIDI, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato
provvedimento facendo presente che : 1) al termine della gara il dir.acc.uff.DURO, unitamente ad altri
dirigenti, prima che l’arbitro uscisse dal cancello che delimita l’impianto sportivo, gli si avvicinava e
“attraverso il cancello, gli chiedeva il motivo per cui aveva colpito con una testata un giocatore e per quale
motivo aveva effettuato gesti ingiuriosi nei confronti del predetto dirigente e di altre persone”. L’arbitro
rispondeva con ripetute frasi offensive e minacciose. Giungevano dirigenti del Porto Fuori che
accompagnavano l’arbitro verso l’autovettura. “Nell’occasione, un gruppo di ragazzi dell’A.C.Ravenna Lidi,
nonché una decina di persone adulte, raggiungevano l’arbitro, con fare minaccioso. A questo punto il
dir.DURO, temendo una aggressione all’arbitro , si interponeva tra il gruppo di esagitati e l’arbitro, al solo
scopo di proteggerlo. Dopo numerosi sforzi, venendo fra l’altro colpito da pugni e calci da persone non
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individuate, il dir.DURO riusciva ad allontanare i facinorosi. Non si può escludere che in tale fase l’arbitro
possa essere stato anche lui colpito da un pugno da qualcuno che non è stato possibile individuare.
L’arbitro, puntando un dito verso il dirigente, gli imputava di averlo colpito con un pugno, accusa questa del
tutto infondata. “In tale circostanza poneva la mano sulla mandibola destra, dove asseriva di aver ricevuto il
pugno, mentre sul comunicato si legge che lo stesso è stato colpito sulla mandibola sinistra”. Elenca
diversi nominativi di persone che, ognuno per la parte di competenza, potrebbero riferire su quanto
avvenuto. Chiede l’annullamento della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti : 1) ha escluso di aver colpito con una testata
un giocatore dell’A.C.RAVENNA LIDI, così come anche di aver rivolto insulti ed atti osceni al pubblico e frasi
offensive ai giocatori dell’A.S.RAVENNA LIDI e di avere esultato in occasione della segnatura di una rete da
parte della Pol.Porto Fuori; 2) ha integralmente confermato il referto originario, ribadendo, fra l’altro, che,
mentre si apprestava a salire sulla propria autovettura, veniva colpito alla coscia destra da un calcio e,
successivamente, giratosi per vedere l’autore del gesto, veniva raggiunto da un pugno di notevole intensità,
infertogli alla mandibola sinistra dal dir.acc.uff.DURO (allontanato nel corso del primo tempo per aver rivolto
pesanti offese e frasi scurrili all’arbitro, esternazioni reiterate anche nel corso della gara, da fuori campo),
con escoriazione del labbro e fuoriuscita di sangue nonché forte dolore. Lo stesso dirigente cercava poi di
colpire nuovamente l’arbitro, venendone comunque impedito dall’intervento di persone che si trovavano sul
posto. Dopo aver lasciato l’impianto l’arbitro si recava al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di
Ravenna ove gli veniva diagnosticato “trauma facciale con contusione mandibola, contusione coscia sx”, con
prognosi di 5 gg.;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a
modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
- Visto l’art.35 comma 1 – 1.1 del C.G.S.
D E L I B E R A
- di respingere il ricorso, confermando l’inibizione al 18.11.2012 del dir.acc.uff.DURO
PANFILO.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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