COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 24.01.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.R.D. LIBERO ATLETICO RIZZI (Campionato di Terza Categoria – Girone B) avverso la squalifica per SEI giornate effettive di gara del calciatore FANTONI Davide in relazione alla gara LIBERO ATLETICO RIZZI = NUOVA SANDANIELESE del 23.12.2007 (provvedimento del G.S. presso il Comitato di Udine pubblicato sul C.U. n. 20 del 2 gennaio 2008).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 24.01.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.R.D. LIBERO ATLETICO RIZZI (Campionato di Terza Categoria – Girone B) avverso la squalifica per SEI giornate effettive di gara del calciatore FANTONI Davide in relazione alla gara LIBERO ATLETICO RIZZI = NUOVA SANDANIELESE del 23.12.2007 (provvedimento del G.S. presso il Comitato di Udine pubblicato sul C.U. n. 20 del 2 gennaio 2008). L’ASRD LIBERO ATLETICO RIZZI ricorreva sostenendo che la squalifica inflitta al proprio calciatore è da ritenersi eccessiva in relazione al reale comportamento tenuto dallo stesso, non corrispondente, nelle intenzioni, a quello descritto nella motivazione del primo Giudice e chiedeva l’audizione del proprio Presidente per meglio illustrare i termini del ricorso e la corretta dinamica dei fatti. Nel corso dell’udienza del 17 gennaio 2008 il sig. MORETTI Elio (Presidente ASRD L.A. RIZZI) così riferiva: - il calciatore Fantoni, portatore di palla, era oggetto di continua pressione fisica e fallosa da parte di un avversario senza che l’arbitro intervenisse a sanzionare questo comportamento; - a seguito di un tanto il giocatore cadeva a terra e istintivamente afferrava il pallone con le mani e, per questo, l’arbitro decretava un fallo a suo sfavore; - il giocatore, ritenendo invece che il direttore di gara avesse sanzionato il comportamento dell’avversario, con vivo disappunto e in solo segno di protesta lanciava il pallone verso l’arbitro colpendolo al fianco senza alcuna intenzione di procurargli danno; - la protesta era limitata a questo comportamento tant’è che il calciatore ottemperava immediatamente al provvedimento di espulsione salutando cordialmente l’arbitro prima di rientrare nello spogliatoio; - tale condotta non doveva essere considerata volontaria e premeditata né, tanto meno, violenta; e concludeva chiedendo una congrua riduzione della sanzione. Quanto sopra riferito trova sostanziale riscontro nel contenuto del referto di gara e nei chiarimenti forniti dall’arbitro, direttamente sentito in proposito dalla Commissione, ferma restando però la volontarietà del gesto di protesta effettuato scagliando il pallone in direzione del direttore di gara. Per quanto precede, questa Commissione ritiene che il comportamento tenuto dal FANTONI Davide vada qualificato come plateale e irriguardosa forma di protesta verso una decisione dell’arbitro, aggravata dal fatto che il pallone da lui volontariamente lanciato in direzione dell’arbitro abbia attinto la persona del direttore di gara ad un fianco, senza peraltro arrecargli conseguenze fisiche e pertanto decide - di accogliere parzialmente il ricorso e riduce la squalifica comminata al calciatore FANTONI DAVIDE da sei a CINQUE GIORNATE effettive di gara. - di disporre la restituzione della tassa reclamo.
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