COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VETERANI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 62 DEL 6.12.2007 (Gara: GOAL CIVITAVECCHIA – VETERANI del 30.11.2007 – Campionato Calcio a 5 Serie D)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VETERANI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 62 DEL 6.12.2007 (Gara: GOAL CIVITAVECCHIA – VETERANI del 30.11.2007 – Campionato Calcio a 5 Serie D) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; premesso preliminarmente che non può essere presa in considerazione la parte del reclamo che verte sulla richiesta di ripetizione della gara indicata in epigrafe in quanto copia del ricorso doveva essere trasmesso contestualmente, ai sensi dell’art. 33 del C.G.S., alla controparte. La ricorrente ha invece inoltrato copia del ricorso alla Società GOAL CIVITAVECCHIA con raccomandata A.R. del 2.1.2008 oltre quindi il termine consentito, in quanto avrebbe dovuto trasmetterlo entro sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, cioè entro il 13.12.2007. Per quanto attiene invece la posizione del calciatore BOVANI SIMONE questa Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver letto quanto sostiene la reclamante, che nelle conclusioni ritiene eccessive le sanzioni comminate al BOVANI, è dell’avviso che non siano condivisibili le argomentazioni poste in essere dalla Società VETERANI. Infatti il comportamento tenuto dal calciatore BOVANI di particolare violenza – ha colpito l’arbitro al viso facendogli girare la testa ed indietreggiare di circa 2/3 metri provocandogli dolore all’occhio destro – per cui la sanzione comminatagli appare del tutto congrua rispetto all’atteggiamento tenuto nella circostanza dal calciatore in argomento. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente alla richiesta di ripetizione della gara; di respingere il reclamo proposto dalla Società VETERANI confermando la squalifica al calciatore BOVANI SIMONE fino al 30.6.2011. La tassa reclamo va incamerata.
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