COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO TUSCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 1.6.2008 A CARICO DEL CALCIATORE CIVITELLI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 32 DEL 6.12.2007 (Gara: CUS VITERBO – CALCIO TUSCIA del 1°.12.2007 – Campionato C5 Serie D Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008
decisioni della commissione disciplinare territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO TUSCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 1.6.2008 A CARICO DEL CALCIATORE CIVITELLI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 32 DEL 6.12.2007
(Gara: CUS VITERBO – CALCIO TUSCIA del 1°.12.2007 – Campionato C5 Serie D Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata la quale nella persona del Presidente ha ribadito l’estraneità dei fatti addebitati al calciatore CIVITELLI MARCO, come tra l’altro risulta dalla cassetta del filmato allegata al presente ricorso.
Dalla visione del filmato, consentita in base all’art. 35 del C.G.S., nei casi in cui il tesserato non abbia commesso il fatto di condotta violenta, è emerso invece che il CIVITELLI sia il responsabile di quanto riferito dall’arbitro nel proprio rapporto.
Comunque, al di là di quanto sopra detto, e da una attento esame della situazione si può considerare l’atteggiamento del calciatore CIVITELLI come comportamento di particolare protesta minacciosa e non configurandolo come un gesto violento nei confronti dell’arbitro.
Detto ciò questa Commissione Disciplinare Territoriale, ritiene eccessiva la sanzione comminata al CIVITELLI che può essere pertanto ricondotta entro limiti di minore gravità; conseguentemente
DELIBERA
Di accogliere il ricorso di cui trattasi riducendo la squalifica del calciatore CIVITELLI MARCO dal 1°.6.2008 al 31.3.2008.
La tassa reclamo va restituita.
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