COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ HELIOS LIDENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ALLEGRINI IVANO E PER DUE GARE A CARICO DEI CALCIATORI GIMELLI IGOR, MARCUCCI FABRIZIO E RUZZIER GIORGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 35 DEL 2.1.2008 (Gara: HELIOS LIDENSE – REAL FIUMICINO del 22.12.2007 – Campionato C5 Serie C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ HELIOS LIDENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ALLEGRINI IVANO E PER DUE GARE A CARICO DEI CALCIATORI GIMELLI IGOR, MARCUCCI FABRIZIO E RUZZIER GIORGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 35 DEL 2.1.2008 (Gara: HELIOS LIDENSE – REAL FIUMICINO del 22.12.2007 – Campionato C5 Serie C1) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; premesso preliminarmente che a norma dell’art. 45 del C.G.S. non sono impugnabili in alcuna sede provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a 2 giornate di gara; rilevato che per quanto attiene la squalifica di 4 giornate inflitta al calciatore ALLEGRINI IVANO la Società reclamante pone in evidenza che il già citato calciatore ALLEGRINI sicuramente in maniera agitata ma non minacciosa chiedeva all’arbitro di chiudere la gara in quanto il tempo ormai era scaduto. I compagni, nella circostanza, lo trattenevano per farlo desistere dal reclamare. In effetti dagli atti di gara risulta che l’ALLEGRINI dopo aver parato un tiro libero si rivolgeva in modo irriguardoso ai due arbitri e successivamente assumeva comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti di uno dei due arbitri e nell’occasione veniva fermato dai compagni di squadra. Appare evidente il netto contrasto tra quanto riferisce la reclamante e quanto riporta il direttore di gara nel proprio rapporto che in caso di contrasto, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare territoriale, pur prendendo atto di quanto esposto nella parte iniziale del ricorso, non può che ritenere del tutto congrua la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore ALLEGRINI IVANO. In considerazione di quanto sopra DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso relativo alla parte riguardante le squalifiche per 2 gare inflitte ai calciatori della Società HELIOS LIDENSE; di confermare la squalifica per 4 gare a carico del calciatore ALLEGRINI IVANO. La tassa reclamo va incamerata.
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