COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE ZAMPETTI QUINTO (SOC. DIREZIONE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 29/2/2008 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 13/12/07 ( Gara: Magliana – Direzione del 10/12/07 – TORNEO ATAC )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008
decisioni della commissione disciplinare territoriale
RECLAMO DEL CALCIATORE ZAMPETTI QUINTO (SOC. DIREZIONE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 29/2/2008 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 13/12/07
( Gara: Magliana - Direzione del 10/12/07 - TORNEO ATAC )
La Commissione Disciplinare;
• visto il reclamo in epigrafe;
• esaminati gli atti ufficiali;
• udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro:
Considerato che le argomentazioni addotte dal reclamante, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili:
che, in effetti, come ha precisato l'Arbitro in sede di supplemento, il calciatore Zampetti ha colpito con un violento calcio il cancello scorrevole del campo “ alcuni istanti dopo ” che il Direttore di gara aveva già chiuso detto cancello alle sue spalle, sicché deve escludersi che il gesto fosse diretto contro l'Arbitro, dovendosi invece considerare soltanto un moto di stizza particolarmente violento.
Tutto ciò premesso e ritenuto,
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore ZAMPETTI QUINTO dal 29 febbraio 2008 al 31 gennaio 2008.
La tassa di reclamo va restituita.
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