COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL BOCCEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO ALL’8.2.2008 A CARICO DEL DIRIGENTE MELITO ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 76 DEL 28.12.2007 (Gara: REAL BOCCEA – ALBULA del 28.12.2007 – Campionato Allievi Sperimentali)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008
decisioni della commissione disciplinare territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL BOCCEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO ALL’8.2.2008 A CARICO DEL DIRIGENTE MELITO ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 76 DEL 28.12.2007
(Gara: REAL BOCCEA – ALBULA del 28.12.2007 – Campionato Allievi Sperimentali)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società REAL BOCCEA sostiene con toni particolarmente appassionati che quanto ha riportato l’arbitro nel proprio rapporto in merito alla posizione del Dirigente MELITO ANDREA non risponde al vero;
considerato che in tali situazioni come detto più volte, prevale ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., il contenuto del referto arbitrale che è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova;
che comunque dalla lettura degli atti in possesso di questa Commissione Disciplinare territoriale, si evince che il comportamento del MELITO nell’occasione è stato genericamente irriguardoso e che pertanto il provvedimento disciplinare può essere ricondotto entro limiti di minore gravità;
ciò detto, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di accogliere il ricorso di cui trattasi riducendo il provvedimento di inibizione a carico del dirigente MELITO ANDREA dall’8.2.2008 al 18.1.2008.
La tassa reclamo va restituita.
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