COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SALTO CICOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 30 DEL 20.12.2007 (Gara: PRO CALCIO CITTADUCALE – SALTO CICOLANO del 15.12.2007 – Campionato Giovanissimi Prov.li Rieti)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SALTO CICOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 30 DEL 20.12.2007 (Gara: PRO CALCIO CITTADUCALE – SALTO CICOLANO del 15.12.2007 – Campionato Giovanissimi Prov.li Rieti) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della decisione impugnata in quanto, contrariamente a quanto riportato nella decisione, prima dell’orario fissato per la disputa dell’incontro, aveva inviato sia alla Delegazione Provinciale che alla Società avversaria, un fax contenente attestazione da parte del competente dirigente della Polizia Locale che affermava l’impossibilità di transito nelle strade del Comune per la presenza di neve e ghiaccio; considerato che il competente Comitato ha confermato di aver ricevuto la comunicazione anche se ha ritenuto provenisse direttamente dal Comune e non dalla Società; rilevato infine che nella stessa giornata le altre gare della Società sono state rinviate per neve e numerose gare di tutte le Categorie sono state rinviate nei Comuni dell’alto Cicolano per le avverse condizioni meteorologiche e quindi la mancata presentazione in campo della reclamante appare giustificata; DELIBERA Di accogliere il reclamo ed annullare la decisione impugnata ordinando la ripetizione della gara Manda alla Delegazione Provinciale competente per gli adempimenti conseguenti. La tassa reclamo va restituita.
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