COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.P.D. OLIMPIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.2.2008 A CARICO DEL CALCIATORE PELA GIANCARLO E PER 5 GARE DEL CALCIATORE CORRENTINI GABRIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 20.12.2007 (Gara: APRILIA – OLIMPIA del 16.12.2007 – Campionato Giov. Reg. Ecc)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.P.D. OLIMPIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.2.2008 A CARICO DEL CALCIATORE PELA GIANCARLO E PER 5 GARE DEL CALCIATORE CORRENTINI GABRIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 20.12.2007 (Gara: APRILIA – OLIMPIA del 16.12.2007 – Campionato Giov. Reg. Ecc) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla Società OLIMPIA avverso i provvedimenti di squalifica adottati dal Giudice Sportiva nei confronti dei calciatori in epigrafe; osservato che il reclamo di cui trattasi è stato spedito oltre il termine regolamentare stabilito dalle norme, cioè entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale viene resa nota la decisione che si intende impugnare; osservato che in ossequio a quanto sopra ed in relazione all’art. 46 comma 4 C.G.S. la Società avrebbe dovuto trasmettere il ricorso entro la data del 27.12.2007 e non in data 28.12.2007; conseguentemente questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall’A.P.D. OLIMPIA confermando le decisioni indicate in premessa. La tassa reclamo si incamera.
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