COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DI CERVETERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE SHALE RAFAEL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 71 DEL 6.12.2007 (Gara: CITTA’ DI CERVETERI – REAL BOCCEA del 2.12.2007 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DI CERVETERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE SHALE RAFAEL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 71 DEL 6.12.2007 (Gara: CITTA’ DI CERVETERI – REAL BOCCEA del 2.12.2007 – Campionato Allievi Regionali) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva quanto segue: rilevato che dal referto di gara emerge che al termine della stessa il calciatore della Società ricorrente raggiungeva da dietro un avversario e gli tirava con forza i capelli, posizionandosi davanti all’arbitro, dopo aver subito il provvedimento disciplinare, a distanza di circa 1 metro, gli sputava in faccia colpendolo in pieno viso. La reclamante in sede di audizione, riportandosi integralmente al suo ricorso, offriva una versione attenuata dei fatti, precisando che lo sputo che aveva colpito il direttore di gara si era verificato durante un diverbio tra i giocatori di entrambe le squadre e che il gesto del loro tesserato non deve intendersi come volontario, perché di fatto scaturito e determinato da uno stato di esasperazione del calciatore per le ingiustizie subite durante la partita. Pertanto la Società chiedeva la riduzione della sanzione. Considerato che i gesti da sanzionare sono particolarmente gravi, data la valenza antisportiva e antieducativa di ogni forma intenzionale di violenza in particolare l’offesa inequivocabile e diretta rivolta alla dignità della persona del direttore di gara come alle sue specifiche funzioni; nonché l’insussistenza di elementi tali (se non mere interpretazioni di parte) che non confutano le risultanze del referto di gara che nella fattispecie assurge a fonte privilegiata di prova sui comportamenti tenuti dai tesserati durante lo svolgimento delle competizioni. Atteso che la sanzione applicata dal Giudice sportivo appare equa e ben proporzionata alle vicende susseguitesi a fine gara; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la squalifica del giocatore SHALA RAFAEL fino al 31.12.2010. La tassa reclamo va incamerata.
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