COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 24/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTECELIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PASQUALI DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 84 DEL 3.1.2008 (Gara: CASTELMADAMA – MONTECELIO del 23.12.2007 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 24/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTECELIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PASQUALI DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 84 DEL 3.1.2008 (Gara: CASTELMADAMA – MONTECELIO del 23.12.2007 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società MONTECELIO, nelle conclusioni, sostiene l’involontarietà del gesto del calciatore PASQUALI DANILO, il quale dopo la realizzazione di una rete da un suo compagno, ha certamente esultato ma non effettuato atti provocatori ed offensivi nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. Dal referto arbitrale, che come detto in altre occasioni, è fonte unica e privilegiata di prova, non emerge quanto evidenzia la reclamante nel proprio ricorso. Infatti si legge che dopo la segnatura di una rete da parte di un compagno, il PASQUALI si avvicinava alla rete di recinzione e compiva gesti offensivi e provocatori nei confronti dei sostenitori avversari, provocandone la reazione. In considerazione di tutto quanto sopra esposto, appare evidente a questo Organo di Giustizia Sportiva, che le argomentazioni poste in essere dalla Società MONTECELIO, non sono condivisibili in quanto il comportamento del PASQUALI è stato dettagliatamente riportato dall’arbitro nel proprio rapporto, provocando tra l’altro una reazione scalmanata dei tifosi avversari. Non si ravvisano pertanto elementi tali da poter ricondurre la sanzione in una misura differente di quella stabilita dal Giudice di 1° grado, che è da considerarsi equa rispetto al comportamento tenuto nella circostanza dal calciatore in argomento. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso di cui trattasi, confermando la squalifica per 3 gare al calciatore PASQUALI DANILO. La tassa reclamo si incamera.
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