COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 24/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SORA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REIGONALE LAZIO CON C.U. N. 83 DEL 28.12.2007 (Gara: LIRENAS PIGNATARO – SORA CALCIO del 23.12.2007 – Campionato di Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 96 del 24/01/2008
decisioni della commissione disciplinare territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SORA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REIGONALE LAZIO CON C.U. N. 83 DEL 28.12.2007
(Gara: LIRENAS PIGNATARO – SORA CALCIO del 23.12.2007 – Campionato di Promozione)
La Commissione Disciplinare
Osservato che la ricorrente ha inoltrato a questo Organo di Giustizia Sportivo il ricorso in data 10.1.2008 oltre il termine stabilito dall’art. 46 comma 4 del C.G.S. in quanto la Società avrebbe dovuto trasmetterlo entro sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, cioè entro il 4.1.2008;
visto l’art. 33 del C.G.S., questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il ricorso di cui trattasi confermando le decisioni impugnate.
La tassa reclamo si incamera.
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