COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 24/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 36 DEL 13.12.2007 (Gara: ROCCAGORGA – VIRTUS LATINA del 8.12.2007 – Campionato Jun. Prov. Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 24/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 36 DEL 13.12.2007 (Gara: ROCCAGORGA – VIRTUS LATINA del 8.12.2007 – Campionato Jun. Prov. Latina) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, rilevato preliminarmente che la reclamante ha inviato la copia del reclamo con raccomandata alla controparte solo in data 8.1.2008, mentre il reclamo è stato inoltrato tempestivamente il 19.12.2007; la copia del reclamo va inviata all’eventuale controparte contestualmente e tale disposizione non è stata osservata dalla reclamante che ha inviato copia del reclamo ben 19 giorni dopo l’inoltro alla F.I.G.C. pregiudicando in tal modo il corretto contraddittorio tra le parti; ritenuto dunque che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile; DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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