COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 24/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DEL DIRIGENTE BONAMONETA ALESSIO (PRO TIVOLI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 76 DEL 28.12.2007 (Gara: PRO TIVOLI – GALLICANO STILE CASA del 23.12.2007 – Campionato Allievi Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 96 del 24/01/2008
decisioni della commissione disciplinare territoriale
RECLAMO DEL DIRIGENTE BONAMONETA ALESSIO (PRO TIVOLI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 76 DEL 28.12.2007
(Gara: PRO TIVOLI – GALLICANO STILE CASA del 23.12.2007 – Campionato Allievi Prov. Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
udito, in supplemento di referto, l’arbitro;
rilevato che il dirigente reclamante in proprio asserisce che autore dello sputo , che ha attinto l’arbitro al volto e alla divisa, sarebbe stato un calciatore della sua squadra ed allega una dichiarazione sottoscritta dal calciatore citato;
considerato che l’arbitro in sede di supplemento, ha escluso che l’autore del gesto sia stato un calciatore e ha confermato che autore del gesto è stato proprio il BONAMONETA ALESSIO che gli stava davanti ed ha compiuto il gesto volontariamente;
ritenuto quindi che la sanzione irrogata è proporzionata agli eventi e non merita alcuna rivisitazione;
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la sanzione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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