COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 24/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL LEVA DIVINO AMORE AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI SCANDROGLIO IBRAHIMAN, ANDREOZZI TOMMASO, AVINO DARIO, PAZIENZA FILIPPO (TESS. SORIANESE) PARTECIPANTI ALLA GARA SORIANESE – CASTEL LEVA DEL 23.12.2007 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 24/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL LEVA DIVINO AMORE AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI SCANDROGLIO IBRAHIMAN, ANDREOZZI TOMMASO, AVINO DARIO, PAZIENZA FILIPPO (TESS. SORIANESE) PARTECIPANTI ALLA GARA SORIANESE – CASTEL LEVA DEL 23.12.2007 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei calciatori in epigrafe in quanto, a suo dire, non regolarmente tesserati; osservato che, secondo quanto accertato presso il competente ufficio tesseramenti, i calciatori in questione risultano essere tutti regolarmente tesserati in data antecedente alla gara e quindi la posizione degli stessi è regolare; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo SORIANESE – CASTEL LEVA 3 – 3 La tassa reclamo va incamerata. Di respingere il reclamo confermando la sanzione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it