COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Montello Camp. 2^ Cat. Gir. D Gara Brusaporto/Montello del 16/12/2007 C.U. n.36 della delegazione di BERGAMO datato 20/12/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Montello Camp. 2^ Cat. Gir. D
Gara Brusaporto/Montello del 16/12/2007
C.U. n.36 della delegazione di BERGAMO datato 20/12/2007
La società MONTELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore
MARCO QUARENGHI per 4 GARE, lamentando che l’autore del diverbio con l’arbitro non è stato il QUARENGHI
bensì il calciatore GIORGIO PETTINI.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rileva: l’arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione ha confermato quanto descritto nel
rapporto di gara e che l’autore degli insulti proferiti nei suoi confronti è stato il QUARENGHI e non il PETTINI.
La gravità del comportamento giustifica pienamente la squalifica inflitta dal GS e pertanto, merita di essere
confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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