COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS TORINO CLUB Camp. ALL. REG. Gir. A Gara Aurora Induno/Torino Club del 09/12/2007 C.U. n.25 del CRL datato 20/12/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AS TORINO CLUB Camp. ALL. REG. Gir. A
Gara Aurora Induno/Torino Club del 09/12/2007
C.U. n.25 del CRL datato 20/12/2007
La società TORINO CLUB ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore
DODAJ XHULJANO per 4 GARE, chiedendo una riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rileva: letti gli atti e come descritto nel rapporto arbitrale fonte privilegiata di prova il calciatore
DODAJ, dopo aver pronunciato la frase oltraggiosa nei confronti dell’arbitro, alla notifica del provvedimento
disciplinare e prima di uscire dal terreno di gioco, indirizzava al direttore di gara un plateale applauso di
scherno reiterando il comportamento gravemente oltraggioso e continuando a proferire frasi ingiuriose.
Pertanto, visto il comportamento tenuto dal calciatore DODAJ la sanzione inflitta dal GS merita di essere
confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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