COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US VISCONTI Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara Visconti/Fansport del 22/12/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US VISCONTI Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara Visconti/Fansport del 22/12/2007 La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società VISCONTI, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società FANSPORT avrebbe fatto partecipare il calciatore GIULIANO ISAIA MARIA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, la quale ha inviato le proprie deduzioni, sostenendo che il calciatore GIULIANO ISAIA MARIA è stato espulso dal campo nella gara disputatasi il 05/12/2007 e che di conseguenza in ossequio alla conseguente squalifica automatica non è stato impiegato nella gara disputatasi l’8/12/2007 per scontare la squalifica; di conseguenza avrebbe partecipato legittimamente alla gara in oggetto. Rilevato che, come da CU n.20 della delegazione di MILANO datato 13/12/2007, il calciatore GIULIANO ISAIA MARIA risulta squalificato perché espulso nella gara del 05/12/2007 e che nel medesimo CU si rileva che la gara VISCONTI/FANSPORT è stata sospesa e mandata a ripetersi e che, pertanto, è da considerarsi come non disputata, di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva scontato il turno di squalifica. Visti gli artt.17-19-22-46 del CGS, la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto: a) di comminare alla società FANSPORT la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società FANSPORT l’ammenda di Euro 120,00; c) di squalificare il calciatore GIULIANO ISAIA MARIA per una ulteriore gara; 1960/27 d) di inibire a tutto il 17/02/2008 il dirigente accompagnatore sig. DOMENICO ROSSOMANNO della società FANSPORT. Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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