COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Boccomi Sport Team Camp. Calcio a 5 Serie C1 Gir. A Gara Rho Calcio 5/Bocconi Sport Team del 30/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Boccomi Sport Team Camp. Calcio a 5 Serie C1 Gir. A Gara Rho Calcio 5/Bocconi Sport Team del 30/11/2007 La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società BOCCONI SPORT TEAM, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società RHO CALCIO avrebbe fatto partecipare il calciatore ANDREA DENTI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, la quale non ha inviato le proprie deduzioni. Rilevato che, come da CU n.18 datato 02/11/2007 del CRL, il calciatore risulta squalificato per due gare e che una delle due gare successive alla squalifica, a cui il calciatore DENTI, non aveva preso parte non è stata omologata e mandata a ripetere e di conseguenza è come se non si fosse disputata, che di conseguenza il calciatore DENTI non ha correttamente scontato i due turni di squalifica e quindi il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.17-19-22-46 del CGS, la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto: a) di comminare alla società RHO CALCIO 5 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6; b) di comminare alla società RHO CALCIO l’ammenda di Euro 130,00; c) di squalificare il calciatore ANDREA DENTI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 17/02/2008 il dirigente accompagnatore sig. RIVA STEFANO della società RHO CALCIO 5. Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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