COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Azzate Calcio Mornago Camp. ALL. REG. Fascia A Gir. A Gara Azzate/Gavirate del 16/12/2007 C.U. n.26 del CRL datato 08/01/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Azzate Calcio Mornago Camp. ALL. REG. Fascia A Gir. A
Gara Azzate/Gavirate del 16/12/2007
C.U. n.26 del CRL datato 08/01/2008
La società AZZATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto la ripetizione della
gara e comminato l’ammenda di Euro 60,00 lamentando che la gara è stata sospesa per colpa di un dirigente
della soc.GAVIRATE sig. CLAUDIO FURIGA, che ha intimorito l’arbitro con le sue proteste e di un sostenitore
della soc. GAVIRATE che ha lanciato in campo una bottiglia di plastica. La società reclamante sostiene
che il GS doveva comminare la sanzione della gara alla soc.GAVIRATE o confermare il risultato conseguito
sul campo al momento della sospensione della gara stessa.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari
e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: come ha correttamente affermato il GS nella
delibera impugnata, non sussistevano gli elementi idonei a sospendere la gara. Pertanto, l’arbitro ha sospeso
la gara in questione seppur non in presenza di una situazione di pericolo che giustificasse la sospensione.
Da ciò consegue che la gara stessa deve essere ripetuta; l’ammenda di Euro 60,00 inflitta alla AZZATE
merita di essere confermata alla luce del comportamento tenuto da alcuni calciatori mentre la gara veniva sospesa.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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