COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS.Olimpic Cilavegna Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara Robbio/Olimpic Cilavegna del 22/12/2007 C.U. n.23 della delegazione di PAVIA datato 10/01/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AS.Olimpic Cilavegna Camp. Jun. Prov. Gir. A
Gara Robbio/Olimpic Cilavegna del 22/12/2007
C.U. n.23 della delegazione di PAVIA datato 10/01/2008
La società OLIMPIC CILAVEGNA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto l’ammenda
di Euro 80,00, l’inibizione a tutto il 28/01/2008 del sig.VALERIO BATTAGLIN e la squalifica per 5 GARE
al calciatore DAVIDE GRAZIOLI, lamentando che il pubblico non si sarebbe reso responsabile di quanto gli
è stato ascritto. Il sig. BATTAGLIN si sarebbe limitato a delle mere proteste senza alcuna offesa o altro di riprovevole
e che il GRAZIOLI non avrebbe assolutamente colpito con una ginocchiata un avversario, ma si sarebbe
limitato ad un semplice spintone. Chiede di conseguenza una riduzione delle sanzioni irrogate dal GS.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rileva: preliminarmente e pregiudizialmente l’inammissibilità del reclamo avverso l’inibizione disposta a
carico del sig. BATTAGLIN; ciò ex art.45, comma3, lett. b. Esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata
di prova, si evince, senza ombra di dubbio che i sostenitori della reclamante si sono resi responsabili
di quanto è stato oggetto di dettagliata contestazione. Appare perciò del tutto equa l’ammenda irrogata
in prime cure.
In merito alla condotta ascritta al calciatore appare del tutto chiara che il GRAZIOLI al termine della gara
prima insultava un avversario e poi lo avvicinava e lo colpiva con una ginocchiata al basso ventre provocandone
il piegamento sulle ginocchia.
Alla luce dei fatti, così come riportati negli atti ufficiali di gara, appaiono del tutto congrue l’ammenda disposta
a carico della società sia la squalifica del calciatore DAVIDE GRAZIOLI.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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