COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 31/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SS. Vermezzo Camp. 1^ Cat. Gir. M Gara La Locomotiva/Vermezzo del 16/12/2007 C.U. n.26 del CRL datato 08/01/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 31/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SS. Vermezzo Camp. 1^ Cat. Gir. M Gara La Locomotiva/Vermezzo del 16/12/2007 C.U. n.26 del CRL datato 08/01/2008 La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di SETTE giorni dalla data di pubblicazione del CU (art.46 n.4 del CGS) che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul CU n.26 del CRL datato 08/01/2008; che il reclamo come si evince dal timbro apposto sulla busta, è stato affidato al servizio postale in data 17/01/2008 e cioè oltre il termine previsto dal vigente regolamento; che, quand’anche si volesse qualificare il preannuncio di reclamo inviato in data 11/01/2008 come un reclamo vero e proprio, lo stesso sarebbe inammissibile, ai sensi dell’art.33, comma 6, del CGS, in quanto generico; Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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