COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 18/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. LUCATTELLI LEONARDO avverso sanzioni merito gara U.S.A. S. Caterina – Polisportiva “U. Mandolesi”, del 22.12.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 31 del 28.12.2007 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 18/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL SIG. LUCATTELLI LEONARDO avverso sanzioni merito gara U.S.A. S. Caterina – Polisportiva “U. Mandolesi”, del 22.12.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 31 del 28.12.2007 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Lucattelli Leonardo, dirigente dell’U.S.A. S. Caterina, la sanzione dell’inibizione fino al 28 dicembre 2011 “per aver favorito l’aggressione all’Arbitro piantonando l’ingresso dello spogliatoio”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il sig. Lucattelli Leonardo, negando, anche avanti questa Commissione - a mezzo difensore di fiducia - ogni addebito a proprio carico.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che nella segnalazione della qualifica di uno dei soggetti autori dell’aggressione nei suoi confronti, nell’indicarlo come allenatore, l’aveva altresì indicato come Lucattelli mentre si trattava del sig. Tomassini Roberto.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• sentito l’Arbitro ed il Reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che il gravame possa essere accolto in ragione delle motivazioni ivi addotte, essendo emerso, dall’espletata istruttoria, lo scambio di persona in cui è incorso il Direttore di gara, il quale erroneamente attribuiva al Lucattelli i comportamenti posti in essere nei suoi confronti dal sig. Tomassini Roberto.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal sig. Lucattelli Leonardo, per l’effetto annullando l’impugnata delibera.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
Invia gli atti del presente giudizio al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza in relazione ai fatti ascrivibili al sig. Tomassini Roberto.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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