COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 18/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SEFRENSE avverso sanzioni merito gara Sefrense – A.C. Appignano, del 29.12.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 30 del 3.1.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 18/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SEFRENSE avverso sanzioni merito gara Sefrense – A.C. Appignano, del 29.12.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 30 del 3.1.2008. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. Lo stesso gravame risulta infatti datato ed inviato l’11 gennaio 2008, quindi oltre i sette giorni successivi al 3 gennaio 2008, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata. La Commissione Disciplinare Territoriale, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Sefrense per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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