COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 25/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SANTA MARIA avverso sanzioni merito gara Santa Maria – Polisportiva Monteprandone, del 12.1.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” – Com. Uff. n. 35 del 16.1.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno..

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 25/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SANTA MARIA avverso sanzioni merito gara Santa Maria – Polisportiva Monteprandone, del 12.1.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” - Com. Uff. n. 35 del 16.1.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Cicconi Reno, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per aver colpito con un calcio un avversario a pallone lontano.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Santa Maria, chiedendo l’annullamento ovvero una riduzione della sanzione impugnata, in quanto il proprio tesserato non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a reagire, con una spallata, all’aggressione verbale posta in essere nei suoi confronti da un calciatore avversario. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato che il Cicconi colpì intenzionalmente un avversario, con il quale in precedenza aveva avuto un diverbio, ad una gamba con un calcio non particolarmente violento e senza conseguenze. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il presente gravame non possa essere accolto. Dal referto arbitrale e dalle successive dichiarazioni del Direttore di gara risulta incontestabilmente che nella specie l’incolpato, con il pallone non a distanza di gioco, colpì volontariamente un avversario ad una gamba con un calcio, peraltro non particolarmente violento e senza conseguenze. Colpire con un calcio un avversario non in un contrasto di gioco, costituisce un atto del tutto gratuito, ingiustificato ed obiettivamente idoneo a causare un danno fisico all’avversario e quindi una condotta violenta, come tale sanzionabile automaticamente con la pena minima edittale prevista dall’art. 19, 4° comma, lettera b) del Codice di giustizia sportiva. In conclusione, va ribadita l’esattezza della decisione impugnata, la quale, pertanto, merita integrale conferma, risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Santa Maria ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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