COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 25/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. ORTEZZANESE avverso sanzioni merito gara Azzurra colli – Ortezzanese, del 22.12.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 75 del 3.1.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 25/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. ORTEZZANESE avverso sanzioni merito gara Azzurra colli – Ortezzanese, del 22.12.2007 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” - Com. Uff. n. 75 del 3.1.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Ricci Nicola ed al dirigente accompagnatore ufficiale della squadra Ricci Tommaso, entrambi tesserati per la Reclamante, rispettivamente la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2009 e dell’inibizione fino al 30 giugno 2010, per i fatti loro ascritti nei confronti dell’Arbitro della gara emarginata. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’U.S. Ortezzanese, contestando la veridicità dei fatti come descritti nel referto arbitrale, nonchè fornendo una propria versione degli stessi. Asseriva la reclamante che il Ricci Nicola, nella foga delle contestazioni per una decisione tecnica dell’Arbitro non condivisa, si rese responsabile dei comportamenti ascrittigli nel referto arbitrale, escludendo tuttavia le frasi minacciose, i buffetti al viso e lo sputo all’Arbitro. Il Ricci Tommaso, entrato sul terreno di gioco, a gioco fermo, con l’intento responsabile di calmare gli animi dei calciatori, al “vai fuori” dell’Arbitro, si sarebbe limitato a protestare, sia pure con qualche insulto, ma senza minacce né, tantomeno, mani o pugni alzati o sputi. La Reclamante concludeva, pertanto, chiedendo una riduzione delle sanzioni impugnate in misura rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. Alla richiesta audizione, la Società ribadiva la argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai tesserati sanzionati, riferendo che il Ricci Nicola, espulso per averlo ingiuriato e per avergli dato due schiaffetti alla guancia, alla notifica del provvedimento lo colpiva con un pestone volontario al piede sinistro, procurandogli forte ma momentaneo dolore all’alluce. Successivamente lo stesso, minacciandolo, lo colpiva con uno sputo ad un occhio. Il Ricci Tommaso entrava in campo e gli appoggiava un pugno chiuso sulla guancia, ingiuriandolo pesantemente e minacciandolo; poi gli sputava in faccia. Allontanato, continuava ad ingiuriarlo da fuori, per tutta la parte restante della gara e fino al termine della stessa, unitamente ad altre persone. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • sentita la Società reclamante e l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rigettate le richieste istruttorie della reclamante in quanto ritenute superflue stante la chiarezza e la precisione con la quale i fatti sono stati descritti dall’Arbitro nel rapporto di gara e nella sua audizione avanti questa Commissione, tanto da non richiedere ulteriori approfondimenti di sorta; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti; • ritenuto che il gesto dello sputare ha, sul piano dei valori morali ed umani, una potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo a volte ben più grave dell’atto di violenza, al quale peraltro è assimilabile per la latente violenza fisica che sottintende; • ritenuta provata la responsabilità dei tesserati sanzionati in ordine alle violazioni loro ascritte, la cui gravità giustifica appieno la misura della pena loro inflitta dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata, tenuto altresì conto, nel caso di Ricci Tommaso, del ruolo di Accompagnatore ufficiale della squadra nell’occasione ricoperto dal Dirigente. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Ortezzanese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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