COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 25/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CANDIA BARACCOLA ASPIO avverso sanzioni merito gara Futsal Fabriano – Candia Baraccola Aspio, del 22.12.2007 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “B” – Com. Uff. n. 75 del 3.1.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 25/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CANDIA BARACCOLA ASPIO avverso sanzioni merito gara Futsal Fabriano – Candia Baraccola Aspio, del 22.12.2007 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “B” – Com. Uff. n. 75 del 3.1.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’A.S.D. Candia Baraccola Aspio la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per il comportamento posto in essere dai propri sostenitori nei confronti dell’Arbitro, all’interno degli spogliatoi, al termine dell’incontro. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’.A.S.D. Candia Baraccola Aspio, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, una riduzione della sanzione impugnata. Secondo la Reclamante, a fine gara, all’uscita dal campo, un proprio presunto tifoso, affiancatosi all’Arbitro, ne commentò in maniera negativa l’operato, ma nulla più. Nulla di grave si verificò nella circostanza, anche per il pronto intervento del capitano della propria squadra. In via istruttoria, la Reclamante chiedeva il confronto con il Direttore di gara e formulava istanza di prova testimoniale. Alla richiesta audizione, la Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della Società ospitata. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti la Reclamante ed il Direttore di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Preliminarmente va ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante. Come pure non può darsi luogo al richiesto contraddittorio con l’Ufficiale di gara per espresso divieto disposto dall’art. 34, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva. Nel merito, in base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’Arbitro, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna Reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 3° comma dell’art. 4 del citato C.g.s. stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Commissione ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità. Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come innanzi proposto, riduce ad € 200,00 (duecento/00) la sanzione dell’ammenda comminata all’A.S.D. Candia Baraccola Aspio. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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