COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°92 del 30/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA PIEVEBOVIGLIANA avverso sanzioni merito gara Pievebovigliana – Juventus Club, del 12.1.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 84 del 15.1.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°92 del 30/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO POLISPORTIVA PIEVEBOVIGLIANA avverso sanzioni merito gara Pievebovigliana – Juventus Club, del 12.1.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” - Com. Uff. n. 84 del 15.1.2008.
Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al tecnico Canestrini Roberto, tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 aprile 2008 per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro nel corso della gara in esame.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Pievebovigliana, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, rilevatane comunque l’eccessività, la riduzione della sanzione impugnata.
A dire della Reclamante, il Canestrini si sarebbe limitato ad una condotta, nei confronti dell’Arbitro, definibile al massimo inopportuna ed irriverente, ma mai minacciosa ed intimidatoria, con l’utilizzo di insulti e frasi volgari.
A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante formulava istanza di prova testimoniale, indicando all’uopo anche i tesserati della squadra avversaria.
Alla richiesta audizione, la Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di avere allontanato il Canestrini, al 25° minuto del secondo tempo, per proteste nei suoi confronti. Alla notifica del provvedimento, lo stesso tecnico entrava in campo, dirigendosi verso di lui, in maniera molto agitata. Con difficoltà veniva poi allontanato da alcuni suoi giocatori. Posizionatosi fuori dal campo, a ridosso della sua panchina, dava disposizioni ai suoi giocatori, inveendo contro di lui in occasione di decisioni non favorevoli alla sua squadra.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’Arbitro e la Reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante;
• ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del Canestrini vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata, reiterata e volgare protesta, priva tuttavia di qualsivoglia ulteriore contenuto;
• ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto tuttavia del ruolo rivestito dal tesserato che deve essere di “esempio di disciplina e correttezza sportiva”.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Pievebovigliana, per l’effetto riducendo al 10 marzo 2008 la sanzione della squalifica comminata al tecnico Canestrini Roberto.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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