COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°92 del 30/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BELFORTE CALCIO avverso sanzioni merito gara Belforte Calcio – Piandimeleto, del 13.1.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 84 del 15.1.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°92 del 30/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BELFORTE CALCIO avverso sanzioni merito gara Belforte Calcio – Piandimeleto, del 13.1.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 84 del 15.1.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al tecnico Arcangeli Daniele, tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica fino al 26 marzo 2008 per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro, durante ed al termine del primo tempo della gara in esame. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Belforte Calcio, chiedendo, rilevatane l’eccessività in riferimento a quanto effettivamente avvenuto, la riduzione della sanzione impugnata. A dire della Reclamante, l’Arcangeli si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni al Direttore di gara riguardo al suo allontanamento, senza tuttavia mai offenderlo né minacciarlo. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di avere allontanato, al 42° minuto del primo tempo, l’Arcangeli per proteste nei suoi confronti. Alla fine del primo tempo, lo stesso tecnico gli si avvicinò in mezzo al campo continuando a protestare, puntandogli il dito contro sia pur a distanza, agitandosi e cercando di divincolarsi dal dirigente e dal calciatore che lo stavano trattenendo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del tecnico Arcangeli si estrinsecò sostanzialmente in una smodata e reiterata protesta, priva di offese e di concrete minacce nei confronti dell’Arbitro; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto tuttavia del ruolo rivestito dal tesserato che deve essere di “esempio di disciplina e correttezza sportiva”. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Belforte Calcio, per l’effetto riducendo al 15 febbraio 2008 la sanzione della squalifica comminata al tecnico Arcangeli Daniele. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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