COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare POL. OVODDA ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 13.12.2007. Gara Ovodda / Bultei del 09.12.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare POL. OVODDA ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 13.12.2007. Gara Ovodda / Bultei del 09.12.2007. La Pol. Ovodda proponeva rituale reclamo avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore Fois Andrea sino al 31.12.2008 “per avere”, si legge nel provvedimento impugnato, “colpito l’arbitro con una testata allo zigomo senza provocargli dolore, dopo una decisione arbitrale”. La reclamante assumeva che la sanzione inflitta fosse eccessiva in rapporto ai fatti così come verificatisi, in quanto l’arbitro non sarebbe stato colpito con una testata ma sarebbe stato semplicemente oggetto di reiterate proteste da parte del proprio tesserato il quale, pur avendo tenuto un comportamento certamente censurabile, non avrebbe comunque posto in essere alcun atto di violenza e chiede, pertanto, la riduzione della sanzione stessa. A conforto di tale assunto lo stesso direttore di gara, sentito telefonicamente, riferiva di non aver subito alcuna violenza ma che effettivamente il giocatore, seppur in preda a violenti rimostranze e proteste, si sarebbe limitato ad appoggiare la testa a quella dello stesso arbitro senza colpirlo. Per quanto sopra esposto, la Commissione, considerando che il fatto non possa considerarsi atto violento, ma semplice atto di protesta seppure reiterata e scomposta, ritiene che la sanzione inflitta vada ridotta sino alla data del 21.01.2008 e DELIBERA, pertanto, in parziale accoglimento al reclamo proposto, di ridurre la sanzione inflitta al giocatore Fois Andrea alla data del 21.01.2008, disponendo il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it