COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 24 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. BARISARDO ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 3 gennaio 2008. Gara Barisardo / Valledoria del 23 dicembre 2007.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 24 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. BARISARDO ( Campionato di Promozione )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 3 gennaio 2008.
Gara Barisardo / Valledoria del 23 dicembre 2007.
L’U.S. Barisardo proponeva rituale reclamo avverso il provvedimento sanzionatorio con il quale veniva inflitto alla reclamante l’ammenda di Euro 800,00 con diffida per insufficienza del servizio idrico e perché un sostenitore della squadra, penetrato nel terreno di gioco in corso di gara, calciava con violenza il pallone contro l’arbitro causandogli dolore ad un braccio e la perdita del fischietto, senza che nessuno si attivasse per trattenere l’intruso e farlo allontanare.
La reclamante assumeva che le sanzioni inflitte fossero eccessive in rapporto ai fatti come verificatisi, in quanto il pallone non sarebbe stato calciato violentemente contro l’arbitro da un sostenitore penetrato nel terreno di gioco ma che l’arbitro sarebbe stato attinto ad un braccio da un pallone lanciatogli contro con le mani da un magazziniere della società addetto, tra l’altro, durante gli incontri casalinghi, al recupero dei palloni. Il predetto magazziniere, dopo l’accaduto, si sarebbe allontanato immediatamente dal terreno di gioco e, al termine della gara, rammaricato, avrebbe porto le scuse.
In ordine all’insufficienza del servizio idrico, la reclamante, nello scusarsi per l’accaduto, faceva presente come la stessa fosse stata causata dalla disattenzione degli operai del Comune – intervenuti per la riparazione di un guasto – concretizzatasi con la mancata riattivazione dell’interruttore per l’accenzione dello scaldabagno.
L’U.S. Barisardo concludeva chiedendo l’annullamento delle sanzioni inflitte.
A conforto di tali assunti lo stesso direttore di gara, sentito nella odierna seduta da questa Commissione, precisava di essere stato colpito dal pallone che, peraltro, non era stato calciato bensì lanciato con una mano, non certo per procuragli dolore ma in segno di scherno.
Per quanto sopra esposto, la Commissione, ritenuto che il fatto non possa considerarsi atto violento ma semplice atto di protesta, ritiene che le sanzioni inflitte vadano ridotte con l’irrogazione di un’ammenda di Euro 200,00, e DELIBERA di revocare la diffida e di ridurre la sanzione inflitta ad Euro 200,00, disponendo il non addebito della tassa.
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