COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare ANSPI FRASSINETTI e SAMATZAI 85 (Campionato Juniores – Delegazione provinciale di Cagliari) Avverso delibera G.S. C.U. n° 21 del 04.01.2008. Gara Anspi Frassinetti / Samatzai 85 del 22.12.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare ANSPI FRASSINETTI e SAMATZAI 85 (Campionato Juniores – Delegazione provinciale di Cagliari) Avverso delibera G.S. C.U. n° 21 del 04.01.2008. Gara Anspi Frassinetti / Samatzai 85 del 22.12.2007. Con due distinti rituali ricorsi, che, preliminarmente, vengono da questa Commissione riuniti, le società Samatzai 85 e Anspi Frassinetti hanno impugnato le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, in relazione alla gara in epigrafe, sulla scorta di quanto riportato nel referto arbitrale. Da tale documento è risultato che al 46° minuto del secondo tempo l’arbitro notava che si stava sviluppando una rissa in cui erano coinvolti sei giocatori della società Anspi Frassinetti e sei giocatori della società Samatzai 85; dopo circa tre minuti l’arbitro, non riuscendo a sedare la lite e ritenendo di non essere più in grado di riprendere la gara, sospendeva la stessa. A seguito di quanto riportato nel referto menzionato, il Giudice Sportivo, ai sensi dell’art.17, comma 2 del C.G.S., infliggeva la sanzione sportiva della perdita della gara per 3 a 0 ad entrambe le società. Inoltre, ai sensi dell’art.19, comma 4 del C.G.S., infliggeva: - al giocatore Collu Emanuele della società Samatzai 85, che, oltre a partecipare alla rissa, minacciava di sputare un dirigente avversario, la squalifica per sei giornate di gara; - al giocatore Medda Paolo, anch’esso della società Samatzai 85, che oltre che partecipare alla rissa, dava violenti calci da tergo agli avversari, la squalifica per sei giornate di gara; - ai giocatori Incani Gianluca, Carta Federico, Pitzus Alessandro e Pisu Marco della medesima società, la squalifica per cinque giornate di gara; - ai giocatori Pellerano Francesco, Serra Roberto, Lattucca Marcello, Todde Filippo, Pitanti Mirko e Macera Alessandro, tutti della società Anspi Frassinetti, la squalifica per cinque giornate di gara. Le reclamanti hanno contestato la ricostruzione degli episodi, quale riportata nel referto e nel supplemento ad esso allegato, assumendo, in particolare: - che la sanzione della perdita della gara risulta sproporzionata, in relazione alla reale portata degli episodi, non rilevanti al punto da dover determinare la sospensione definitiva dell’incontro, essendosi verificata solo una “ scaramuccia” tra giocatori; - che agli episodi che determinarono l’interruzione del gioco non parteciparono i giocatori sanzionati, dal momento che l’arbitro non fu in grado di individuarli correttamente, cosicchè le sanzioni adottate risultano ingiuste. Per tali motivi, le società reclamanti hanno domandato la revoca dei provvedimenti adottati, per quanto concerne le squalifiche inflitte, e che venga disposta la ripetizione dell’incontro. La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, ritiene pienamente provati gli addebiti. Ciò è a dirsi sia per quanto riguarda la rissa, che, sviluppatasi fra i giocatori delle due società, determinò la sospensione dell’incontro al 46° minuto del secondo tempo, sia per quanto riguarda i comportamenti ascritti ai giocatori, espressamente individuati dall’arbitro nel suo circostanziato referto, tanto da non determinare dubbi di sorta sui fatti accaduti. Per quanto riguarda le squalifiche inflitte, considerata la limitata portata degli episodi e l’assorbente efficacia della sanzione rappresentata dalla perdita dell’incontro inflitta a carico di entrambe le Società, la Commissione ritiene di dover accedere alla richiesta di riesame dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo, e di dover perciò ridurre di una giornata le sanzioni inflitte. Per tali motivi in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA: 1) di ridurre la squalifica inflitta ai giocatori Collu Emanuele e Medda Paolo del Samatzai 85 a cinque giornate; 2) di ridurre la squalifica inflitta ai giocatori Incani Gianluca, Carta Federico, Pitzus Alessandro e Pisu Marco del Samatzai 85 per quattro giornate; 3) di ridurre la squalifica inflitta ai giocatori Pellerano Francesco, Serra Roberto, Lattucca Marcello, Todde Filippo, Pitanti Mirko della società Anspi Frassinetti a quattro giornate; 4) di confermare viceversa la squalifica per cinque giornate inflitta al giocatore Macera Alessandro, sia in considerazione della espulsione avvenuta al 45° minuto del secondo tempo, sia in considerazione dei fatti accaduti al 46° minuto del secondo tempo ( che determinarono la sospensione della gara). Dispone il non addebito della tassa.
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