COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare F.B.C. CALANGIANUS ( Campionato Allievi Delegazione provinciale di Tempio Pausania ) Avverso il risultato della gara Tavolara / Calangianus del 06.01.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare F.B.C. CALANGIANUS ( Campionato Allievi Delegazione provinciale di Tempio Pausania ) Avverso il risultato della gara Tavolara / Calangianus del 06.01.2008. La società Calangianus 1905 ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per tre giornate inflitta al giocatore Sassu Gianluca, espulso per aver colpito con uno schiaffo al volto un avversario. La reclamante domanda una riduzione della squalifica, di almeno una giornata, in quanto il direttore di gara avrebbe riportato delle inesattezze nel rapporto ufficiale, precisando che per il Sassu si tratterebbe della prima squalifica in assoluto. La Commissione rileva, sulla scorta del referto arbitrale, il pieno fondamento degli addebiti e conseguentemente giudica l’entità della squalifica adeguata al comportamento del giocatore. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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