COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2008 1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S. Trappitello (ME) – Avverso decisione ripetizione gara (GARA : ANTILLESE – TRAPPITELLO del 02.12.2007 Campionato: 2° Ctg. C.U. n° 30 del 13/12/2007) Procedimento 96/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S. Trappitello (ME) - Avverso decisione ripetizione gara (GARA : ANTILLESE – TRAPPITELLO del 02.12.2007 Campionato: 2° Ctg. C.U. n° 30 del 13/12/2007) Procedimento 96/A Il Giudice Sportivo Territoriale, accogliendo il ricorso proposto dalla soc. Antillese, ha deliberato la ripetizione della gara riportata a margine. La gara non si era potuta disputare poiché in data 02.12.2007 ( la stessa della disputa), il sindaco del Comune di Antillo, con ordinanza n° 124 del 02.12.2007 ordinava l’immediato utilizzo del campo sportivo “C.Smiroldo” come area di sosta per ospitare i numerosi camper che hanno raggiunto Antillo in occasione della 4° sagra del maiale e del cinghiale e conseguenzialmente alla soc. Pol. Antillese di sospendere, con decorrenza immediata, qualsivoglia attività sportiva nell’area anzidetta. Avverso la decisione del G.S. ha proposto rituale appello il Presidente della soc. Trappitello chiedendo anche di essere ascoltato personalmente. L’appellante, dopo una soggettiva e non provata descrizione di eventi antecedenti la gara, e della corrispondenza telefonica con il presidente della soc. Antillese di alcuni giorni prima, fatti che la conducono alla convinzione della responsabilità della soc. Antillese, chiede l’assegnazione dei tre punti. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, invitato il legale rappresentante della soc. Trappitello all’udienza dibattimentale del 08.01.2008, alla quale si è presentato il presidente della soc. appellante che non ha riportato nulla di nuovo di quanto non avesse sostenuto nel ricorso scritto, osserva: - l’arbitro , sul suo rapporto di gara, ( a cui allega anche le distinte dei calciatori della due squadre), non riferisce alcunché riguardo il riconoscimento dei calciatori, il chè fa supporre che esso è avvenuto regolarmente; - dalla copia della comunicazione sindacale presentata all’arbitro dal dirigente accompagnatore ufficiale della soc. Antillese, si evince che essa è stata redatta nella stessa data del giorno di gara (02.12.2007;); riporta la stessa data la copia dell’ordinanza allegata all’appello; - stante la suddetta cronologia, la perentorietà dell’ordinanaza, la giornata festiva, considerato che la soc. Antillese non poteva avere la possibilità di segnalare agli Organi competenti l’individuazione di un terreno di gioco alternativo al fine di consentire la regolare disputa della gara; - acclarate non conducenti le doglianze della soc. appellante, questa Decidente non può non trovarsi d’accordo col giudizio di 1° grado; P.Q.M. DELIBERA - respingere l’appello della soc. Trappitello e per l’effetto l’addebito della tassa reclamo di € 130,00
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