COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. NUOVA SANTANTONESE (CT) – Reclamo per posizione irregolare del calciatore MARINO GIUSEPPE – Gara Aci S.Filippo/A.S.D. Santantonese del 06 Gennaio 2008 Campionato Seconda Categoria Procedimento 113/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. NUOVA SANTANTONESE (CT) – Reclamo per posizione irregolare del calciatore MARINO GIUSEPPE - Gara Aci S.Filippo/A.S.D. Santantonese del 06 Gennaio 2008 Campionato Seconda Categoria Procedimento 113/A La società A.S.D. Santantonese ha inoltrato rituale reclamo avverso il risultato della gara in oggetto contestando la irregolare posizione del calciatore MARINO GIUSEPPE (Aci S.Filippo) il quale avrebbe irregolarmente partecipato alla gara in quanto espulso dal campo nel precedente incontro di categoria del 23/12/07 Aci S.Filippo/Pisano. La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali delle gare, rileva che il referto della gara del 23/12/07 Aci S.Filippo/Pisano non evidenzia alcuna espulsione di calciatori di entrambe le squadre e che conseguentemente il calciatore Marino Giuseppe non aveva da scontare nessuna sanzione di squalifica, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente. P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello come sopra proposto dalla società A.S.D. Santantonese addebitando la tassa di €.130,00 non versata.
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