COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. CAMPOBELLO di LICATA (AG) Avverso squalifica calciatore Baldacchino Davide tre gare – Gara Campobello di Licata San Cataldese del 06 Gennaio 2008 Campionato Promozione – C.U. 33 del 09 Gennaio 2008 Procedimento 114/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 23/01/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare
A.S.D. CAMPOBELLO di LICATA (AG) Avverso squalifica calciatore Baldacchino Davide tre gare – Gara Campobello di Licata San Cataldese del 06 Gennaio 2008 Campionato Promozione – C.U. 33 del 09 Gennaio 2008
Procedimento 114/A
Letto l’appello ritualmente proposto in ordine alla squalifica del proprio tesserato, ritenendo la stessa non commisurabile con tre turni di squalifica, in relazione ai fatti realmente accaduti nel terreno di gioco;
la commissione Disciplinare letto l’appello ed esaminati gli atti di gara osserva: il comportamento censurato è senz’altro meritevole di sanzione per la responsabilità nascente ; va tenuto conto però dell’assenza di qualsivoglia conseguenza e, per tanto, ritiene di determinare il provvedimento impugnato come in dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
di determinare in due gare la squalifica del calciatore Baldacchino Davide ( A.S.D. Campobello di Licata); per l’effetto non si addebita tassa
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