COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 30/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S. Sangiovannese (AG)-Avverso risultato della gara per irregolare posizione per tesseramento dei calciatori Salvaggio Francesco, Mongiovì Salvatore, Sicurello Salvatore,Rizzo Giulio, Sciara Pietro, Platania Antonino e Meta Davide- Gara Sangiovannese-Athena Montaperto del 02/12/07- Campionato Giovanissimi Provinciali Procedimento 39/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 30/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S. Sangiovannese (AG)-Avverso risultato della gara per irregolare posizione per tesseramento dei calciatori Salvaggio Francesco, Mongiovì Salvatore, Sicurello Salvatore,Rizzo Giulio, Sciara Pietro, Platania Antonino e Meta Davide- Gara Sangiovannese-Athena Montaperto del 02/12/07- Campionato Giovanissimi Provinciali Procedimento 39/B Con reclamo ritualmente proposto, la Società A.S. Sangiovannese ha chiesto di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto a carico della Società Athena Montaperto, avendo quest’ultima, a detta della reclamante, utilizzato i calciatori in epigrafe in assenza di preventivo tesseramento. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti presso il competente Comitato provinciale, ha accertato che i calciatori Salvaggio Francesco, Mongiovì Salvatore, Sicurello Salvatore, Rizzo Giulio,Sciara Pietro e Platania Antonino non risultano tesserati per la società Athena Montaperto, per cui non avevano titolo a partecipare alla gara oggi reclamata. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo come sopra proposto, e per l’effetto, di infliggere alla società Athena Montaperto la punizione sportiva della perdita della gara Sangiovannese – Athena Montaperto del 02/12/07 – Campionato Giovanissimi Provinciali per 3-0; di inibire ad ogni effetto sociale e sportivo il dirigente accompagnatore Falci Calogero, sino al 27/02/08; Senza addebito di alcuna tassa reclamo.
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