COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 30/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. ATLETICO CALTAVUTURO (Pa) – Avverso Ammenda € 300,00 e perdita gara Gara Prima categoria: Nicosia / Atletico Caltavuturo del 03/01/2008 – C.U. 33 del 10 Gennaio2008 Procedimento 112/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 30/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. ATLETICO CALTAVUTURO (Pa) - Avverso Ammenda € 300,00 e perdita gara Gara Prima categoria: Nicosia / Atletico Caltavuturo del 03/01/2008 - C.U. 33 del 10 Gennaio2008 Procedimento 112/A L’appellante chiede l’assegnazione di gara vinta e la revoca dell’ammenda di € 300,00, sostenendo, qui molto in sintesi, di non avere dato luogo alla rissa e di avervi poi partecipato senza intenzioni offensive e volontà di sopraffazione, ma solo al fine di resistere all’altrui violenza. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il rappresentante della Società appellante, osserva: 1) La ricostruzione dei fatti offerta dall’appellante mal si concilia con le risultanze degli atti ufficiali di gara, che ben rappresentano la situazione ed i fatti verificatisi, come del resto annotato dalla stessa appellante; 2) Va infatti osservato che, contrariamente a quanto l’appellante ha sostenuto tanto nei motivi di appello che in udienza, è proprio il fatto del calciatore Castiglia che ha dato causa al seguito occorso. Ciò con riferimento sia all’atto determinativo dell’espulsione che, quale concausa, in occasione dell’alterco con il dirigente del Nicosia Lo Monte. 3) A quel punto, annota l’arbitro, si scatena in più punti “una vera e propria rissa”, che coinvolge giocatori (anche di riserva) e dirigenti di ambedue le squadre e che continua, a gara già sospesa, incontrollabile per altri 5/10 minuti fino all’arrivo delle forze dell’ordine. 4) E’ evidente allora come nessun rilievo possa essere mosso alla statuizione del primo Giudice circa la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le Società, risultando comune la responsabilità dei fatti e, vertendosi in tema di punizione sportiva e non di irrogazione di sanzioni disciplinari, apparendo irrilevanti ai fini di questo giudizio le eventuali differenziazioni di posizioni soggettive. 5) Va di contro annullata la statuizione dell’ammenda, apparendo oltremodo afflittivo, in relazione al contesto ed ai fatti verificatisi, un aggravamento sanzionatorio a carico della Società appellante. P.Q.M. DELIBERA: Di confermare l’impugnata statuizione di punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 Di annullare la sanzione dell’ammenda di € 300,00 Senza addebito di tassa reclamo
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