COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/01/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AUDACE PESCARA 1999 AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE CURIA EUGENIO FINO AL 18.11.2010 E DAMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 500,00) IN RELAZIONE ALLA GARA ORIONE / AUDACE DISPUTATA IL 18/11/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 14 DEL 22/11/2007, DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/01/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AUDACE PESCARA 1999 AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE CURIA EUGENIO FINO AL 18.11.2010 E DAMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 500,00) IN RELAZIONE ALLA GARA ORIONE / AUDACE DISPUTATA IL 18/11/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 14 DEL 22/11/2007, DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA). Con appello ritualmente proposto, la società Audace ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. nei confronti del Curia per avere spinto con le mani sul torace l’arbitro, facendolo sbattere con la schiena contro il muro e per avergli sferrato un calcio alla gamba sinistra e nei confronti della società per avere propri sostenitori fatto ingresso nei pressi dello spogliatoio dell’arbitro e per avere uno di essi spinto lo stesso arbitro e per averlo strattonato con entrambe le mani. Ha dedotto l’appellante che il Curia non si sarebbe reso responsabile dei fatti contestati, in quanto dopo la sua espulsione non sarebbe rientrato in campo con la conseguenza che l’autore dell’aggressione sarebbe stato un tifoso non identificato e che, in merito a tale invasione, la società non avrebbe avuto colpe in quanto non dimostrato che tali tifosi appartenessero alla stessa società. Ha pertanto concluso per la revoca delle sanzioni o, quantomeno, per la loro riduzione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, e sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti precisando che la identificazione del calciatore non lasciava adito a dubbi in quanto aveva arbitrato quindici giorni prima una gara della stessa società conoscendo, quindi, le sembianze del Curia e che non potevano ugualmente sussistere dubbi in merito alla responsabilità dei tifosi dell’Audace in quanto tenuti sotto osservazione dopo che era stato assegnato un calcio di rigore contro la loro società, provocandone la reazione. Osserva la Commissione che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, non possono sussistere dubbi di alcun genere in ordine alla responsabilità del calciatore Curia e dei sostenitori della società appellante. Va, peraltro, rilevato che in conseguenza delle stesse precisazioni, la sanzione inflitta dal primo giudice può essere ridotta sul presupposto che la spinta ed il calcio ricevuti dal direttore di gara, non sono stati di rilevante intensità e non hanno causato particolari conseguenze allo stesso, visto che l’effetto di tale azione è rimasto circoscritto ad una sensazione di momentaneo dolore a questi procurato. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Curia Eugenio fino al 30/6/2009, confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Dispone restituirsi la tassa versata.
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