COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 30/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.4 RICORSO DELLA SOCIETA’ P3F POTENZA GICOLERIA AVVERSO OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA TRAMUTOLESE-P3F GICOLERIA DEL 13.1.2008.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 30/1/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
6.4 RICORSO DELLA SOCIETA’ P3F POTENZA GICOLERIA AVVERSO OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA TRAMUTOLESE-P3F GICOLERIA DEL 13.1.2008.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società P3F POTENZA GICOLERIA avverso la omologazione del risultato relativo alla gara Tramutolese – P3F Potenza Giocoleria del 13.1.2008, per presunta posizione irregolare dei calciatori BOVE LUIGI e FALVELLA ANTONIO della società Tramutolese che non avrebbero scontato la squalifica per IV ammonizione loro inflitta dal G.S. e riportata nel CU n. 59 del 27.12.2007;
Rilevato dagli atti ufficiali:
• che la suddetta squalifica è stata comminata per un’infrazione commessa dai due calciatori nella gara Tramutolese-Varisius Sport del 23.12.2007;
• che nella successiva gara del 30.12.2007 tra l’Olimpia Tito e la Tramutolese i calciatori Bove Luigi e Falvella Antonio non sono stati schierati dalla Tramutolese;
• che la suddetta gara del 30.12.2007, sebbene sospesa dall’arbitro per una rissa, è stata data persa dal G.S. alle due società ed è, quindi, da considerarsi valida agli effetti della classifica;
Preso atto che, in base al disposto dall’art. 22, comma 4, le sanzioni a carico dei tesserati Bove Luigi e Falvella Antonio vanno considerate scontate, in quanto la gara ha conseguito un risultato utile agli effetti della classifica (perdita per 3-0 ad entrambe le società), e che soltanto nel caso di un annullamento della gara stessa, i due calciatori dovranno scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo;
P.Q.M.
1. rigetta il proposto ricorso confermando il risultato acquisito sul campo TRAMUTOLESE – P3F POTENZA GIOCOLERIA 0-0;
2. dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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