COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 30/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.5 RICORSO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ROTONDELLA AVVERSO OMOLOGAZIONE RISULTATO GARA ROTONDELLA – P3F POTENZA GIOCOLERIA.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 30/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.5 RICORSO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ROTONDELLA AVVERSO OMOLOGAZIONE RISULTATO GARA ROTONDELLA – P3F POTENZA GIOCOLERIA. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società POLISPORTIVA ROTONDELLA avverso la omologazione del risultato della gara Rotondella – P3F Potenza Gicoleria per presunta posizione irregolare del calciatore TOLVE Francesco, nt.l’8.6.1978, della società P3F Giocoleria; Rilevata dall’acquisita certificazione rilasciata dall’Ufficio tesseramento del C.R. Basilicata la regolarità della posizione del citato Tolve Francesco che risulta essere stato svincolato in data 17.12.2007, ma ritesserato con la medesima società P3F Gicoleria in data 21.12.2007; Considerato, pertanto, che alla data della disputa della gara del 20.1.2008 il calciatore Tolve Francesco risulta essere in posizione ragolare ai fini del tesseramento; P.Q.M. - rigetta il proposto reclamo confermando il seguente risultato: ROTONDELLA – P3F POTENZA GIOCOLERIA 0-1; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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