COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 6/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ MURESE 2000 AURORA AVVERSO OMOLOGAZIONE RISULTATO GARA AVIGLIANO CALCIO – MURESE 2000 AURORA DEL 6.1.2008.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 72 del 6/2/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ MURESE 2000 AURORA AVVERSO OMOLOGAZIONE RISULTATO GARA AVIGLIANO CALCIO – MURESE 2000 AURORA DEL 6.1.2008.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società MURESE 2000 AURORA avverso la omologazione della gara del 6.1.2008 tra l’Avigliano Calcio e la Murese 2000 Aurora per presunto errore tecnico del D.G.;
Preso atto che la ricorrente con il proposto ricorso non ha rispettato il combinato disposto degli artt. 38 e 46 del C.G.S.;
Considerato, altresì, che per consolidata giurisprudenza della C.A.F., a norma di regolamento, le competenze degli organi disciplinari in relazione alla validità delle gare è limitata a quei fatti verificatisi nel corso della partita che per loro natura non siano valutabili con criteri strettamente tecnici, come nella fattispecie “de qua” che non appartiene alla cognizione degli Organi della Giustizia Sportiva;
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il proposto reclamo;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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