COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 30 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 70 della società U.S.D. SAN PIETRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°34 del 12.12.2007 (Squalifica calciatore DE FAZIO Giuseppe fino al 31.05.2008, squalifica calciatore TOMAINO Vincenzo fino al 31.01.2009, squalifica calciatore TOMAINO Pietro fino al 31.10.2008, squalifica allenatore TALARICO Gianmarco fino al 30.06.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 30 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 70 della società U.S.D. SAN PIETRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°34 del 12.12.2007 (Squalifica calciatore DE FAZIO Giuseppe fino al 31.05.2008, squalifica calciatore TOMAINO Vincenzo fino al 31.01.2009, squalifica calciatore TOMAINO Pietro fino al 31.10.2008, squalifica allenatore TALARICO Gianmarco fino al 30.06.2008). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; Sentito il rappresentante della società reclamante nonché il direttore di gara a chiarimenti; RILEVA Che, dal rapporto dell’arbitro della gara Oratorio Beato Trassati - San Pietrese del 09.12.2007 e dai chiarimenti forniti dallo stesso nel corso dell’odierna seduta, si rileva che: Al 20° del II tempo, il calciatore della San Pietrese, De Fazio Giuseppe, a seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore alla società avversaria, si avvicinava al direttore di gara rivolgendogli frasi offensive e minacciose e, contestualmente, gli dava una forte spinta provocandogli un forte dolore. Dopo aver notificato il conseguente provvedimento di espulsione a carico del De Fazio, il direttore di gara riceveva un calcio alle gambe dal calciatore Tomaino Vincenzo, compagno di squadra del De Fazio, che gli causava un forte dolore. Subito dopo, l’arbitro riceveva altri tre calci alle gambe da parte di calciatori della San Pietrese non identificati, che lo avevano accerchiato. Nel corso dell’odierna seduta, il direttore di gara ha ribadito di non essere riuscito ad identificare i responsabili, ma di essere certo che fossero calciatori della San Pietrese. Successivamente veniva soccorso dai calciatori della Società A.S. Oratorio Beato Frassati e, mentre si avviava verso gli spogliatoi, veniva ostacolato nel suo cammino dall’allenatore della San Pietrese, Talarico Giannereo (erroneamente indicato dal Giudice Sportivo nella propria decisione dapprima col nome di Francesco e successivamente con quello di Giammarco), che lo spintonava e gli rivolgeva parole offensive e minacciose. Durante il percorso l’arbitro, inoltre, subiva schiaffi in testa da parte di calciatori della San Pietrese non identificati, che gli provocavano un forte dolore. Nel corso dell’odierna seduta, il direttore di gara ha confermato di essere certo di quanto dichiarato nel rapporto relativamente alla responsabilità dei calciatori suddetti. Rientrato negli spogliatoi, il direttore di gara decideva di sospendere definitivamente la gara. La Società San Pietrese propone reclamo avverso la squalifica comminata all’allenatore Talarico Giannereo (fino al 30.06.2008), ai calciatori De Fazio Giuseppe (fino al 31.05.2008), Tomaino Vincenzo (fino al 31.01.2009) e Tomaino Pietro (fino al 31.10.2008). Per quanto concerne la posizione del calciatore Tomaino Pietro, capitano della San Pietrese (avendo rilevato dette funzioni a seguito della sostituzione del capitano inizialmente designato, Sirianni Santo, avvenuta al 6’ del II tempo), va rilevato che lo stesso è stato correttamente squalificato dal Giudice Sportivo Territoriale, in quanto, al contrario di quanto sostenuto dalla reclamante, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2, del C.G.S., il calciatore che funge da capitano risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. Tuttavia, la società medesima, nel corso dell’odierna seduta, ha comunicato di avere individuato il responsabile dei fatti di violenza posti in essere nei confronti dell’arbitro nel proprio calciatore De Santis Giuseppe. Pertanto, questa Commissione prende atto di quanto dichiarato dalla reclamante e, in virtù dell’art. 3, comma 2, del C.G.S., revoca la sanzione inflitta dal Giudice di I grado a Tomaino Pietro, trasmettendo gli atti al predetto Giudice affinché questi adotti i provvedimenti di competenza nei confronti del responsabile individuato. Con riferimento, invece, alle posizioni degli altri tre tesserati squalificati in I grado, va rilevato che appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni inflittegli, in quanto: - il calciatore De Fazio Giuseppe si è reso responsabile di atto di protesta di modesta violenza con comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara; - il calciatore Tomaino Vincenzo ha posto in essere un atto di violenza nei confronti del direttore di gara senza particolari conseguenze lesive; - l’allenatore Talarico Giannereo (erroneamente indicato dal Giudice di prime cure nella propria decisione, ribadiscesi, col nome dapprima di Francesco e successivamente di Giammarco) è risultato reo di aver commesso un atto di una protesta di modestissima violenza con comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, delibera: - revocarsi con decorrenza immediata la squalifica inflitta al calciatore TOMAINO Pietro; - ridursi la squalifica comminata al calciatore DE FAZIO Giuseppe fino al 13 APRILE 2008; - ridursi la squalifica inflitta al calciatore TOMAINO Vincenzo fino al 07 DICEMBRE 2008; - ridursi la squalifica irrogata all’allenatore TALARICO Giannereo fino al 24 FEBBRAIO 2008; - trasmettersi gli atti al Giudice Sportivo Territoriale affinché adotti i provvedimenti di competenza nei confronti del soggetto individuato dalla Società reclamante, il calciatore DE SANTIS Giuseppe, resosi responsabile degli atti di violenza nei confronti del direttore di gara. Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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