COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 30 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 83 della società A.S. BOVALINESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 16.01.2008 (Squalifica calciatore MILANO FERRARO Giuseppe per DUE gare, squalifica calciatori CORTALE Vincenzo e MURATORE Agostino per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 30 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 83 della società A.S. BOVALINESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 16.01.2008 (Squalifica calciatore MILANO FERRARO Giuseppe per DUE gare, squalifica calciatori CORTALE Vincenzo e MURATORE Agostino per TRE gare). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; preliminarmente dichiara, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S., non impugnabile la squalifica inflitta al calciatore Milano Ferraro Giuseppe; ritenuto che i calciatori Cortale Vincenzo e Muratore Agostino sono stati identificati con precisione dall’arbitro, che li ha accusati in referto di avere colpito ciascuno di essi con un pugno un avversario a fine gara; ritenuto che la sanzione inflitta ai calciatori Cortale e Muratore appaiono eccessive rispetto alla entità del fatto loro addebitato, perché nessuna conseguenza è discesa dal fatto stesso; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile il ricorso per quanto attiene la squalifica al calciatore Milano Ferraro Giuseppe; riduce la squalifica a carico dei calciatori CORTALE Vincenzo e MURATORE Agostino a DUE giornate di gara; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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