CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 16 novembre 2007 – Sig. Francesco Cavallo – Sig. Francesco Cavallo – Sig. Luis Martin Nobile contro Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 16 novembre 2007 – Sig. Francesco Cavallo - Sig. Francesco Cavallo - Sig. Luis Martin Nobile contro Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Mario Antonio Scino Presidente
Avv. Ciro Pellegrino Arbitro
Cons. Gaetano Caputi Arbitro
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
(“Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 16 novembre 2007 presso la sede
dell’Arbitrato in Roma,
ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
1) nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0326 del 22.02.2007) promosso da:
Sig. Francesco Cavallo, nato a Gela il 20.06.1976, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Cassì
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ragusa, Via Archimede 18, (fax 0932.684507, email
ecassi@club2000.it),
contro
Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), con sede in Roma, Via Vitorchiano 113, in persona del
legale rappresentane pro tempore, il Presidente Federale Prof. Fausto Maifredi, rappresentata e
difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Prof. Guido Valori e Paola M. A.
Vaccaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie 106,
2) nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0364 del 22.02.2007) promosso da:
Sig. Silvio Cavallo, nato a Gela il 06.05.1978, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Cassì presso
il cui studio è elettivamente domiciliato in Ragusa, Via Archimede 18, (fax 0932.684507, e-mail
ecassi@club2000.it),
contro
Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), con sede in Roma, Via Vitorchiano 113, in persona del
legale rappresentane pro tempore, il Presidente Federale Prof. Fausto Maifredi, rappresentata e
difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Prof. Guido Valori e Paola M. A.
Vaccaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie 106,
3) nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0363 del 22.02.2007) promosso da:
Sig. Luis Martin Nobile, nato a Mar del Plata (Arg.) il 06.01.1986, rappresentato e difeso
dall’Avv. Enrico Cassì presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ragusa, Via Archimede
18, (fax 0932.684507, e-mail ecassi@club2000.it),
contro
Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), con sede in Roma, Via Vitorchiano 113, in persona del
legale rappresentane pro tempore, il Presidente Federale Prof. Fausto Maifredi, rappresentata e
difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Prof. Guido Valori e Paola M. A.
Vaccaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie 106,
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
Con il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale del 03.11.2006 (C.U. n. 263) i
ricorrenti, tesserati FIP per la Società Polisportiva Studentesca EUROSPIN Licata, sono stato
inibiti dallo svolgere attività federale fino al 02.11.2011 per i fatti riferiti nell’ “allegato” arbitrale
al termine della partita del Campionato Nazionale maschile serie C1 (n. 004856), disputata a Licata
il 01.11.2006 tra la Soc. Pol. Stud. Licata e il Basket Olympia Comiso. In particolare, ai Sigg.ri
Francesco e Silvio Cavallo e al Sig. Luis Martin Nobile si rimprovera di «aver, al termine
dell’incontro, violentemente aggredito il primo arbitro [Maurizio Matranga] con pugni e calci in
diversi punti del corpo, benché lo stesso fosse steso per terra», e tentato successivamente «di
forzare la porta dello spogliatoio dove si era rifugiato il direttore di gara. L’arbitro era costretto a
lasciare l’impianto di gioco in ambulanza, scortato dalle Forze dell’Ordine, e, giunto in ospedale,
veniva medicato con prognosi di 10 s.c. (art. 30, co. 2, RG) ».
Gli istanti hanno impugnato tempestivamente il suddetto provvedimento innanzi alla
Commissione Giudicante Nazionale, tramite ricorso d’urgenza proposto ai sensi dell’art. 74 del
Regolamento di Giustizia FIP, con cui si chiedeva, in via principale, l’annullamento della sanzione
irrogata e, in via subordinata, la riduzione dell’inibizione sull’assunto della totale estraneità dei
giocatori ai fatti contestati.
La CGN con le decisioni del 21.11.2006 (C.U. nn. 315, 316, 318, CGN n. 24, 25, 27), in
parziale accoglimento del ricorso, riduceva l’inibizione degli atleti a svolgere l’attività sociale e
federale da 5 a 4 anni fino al 02.11.2010 (art. 30, co. 2, lett. c, RG della FIP).
Con istanze prot. nn. 2303, 2304, 2305 del 21.12.2006, gli attuali ricorrenti proponevano il
tentativo di conciliazione di rito, conclusosi all’udienza del 19.01.2007, innanzi al Conciliatore
nominato, Avv. Dario Buzzelli, con il mancato accordo tra le parti.
Con atti depositati in data 22.02.2007 (prot. nn. 0362, 0363, 0364) gli istanti avanzavano,
dunque, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento della Camera, domanda di arbitrato nei confronti della
FIP, nominando quale Arbitro di parte l’Avv. Ciro Pellegrino.
Al costituendo Collegio formulavano le seguenti conclusioni, chiedendo: «rigettata ogni
contraria istanza, eccezione e difesa, […] in via preliminare l’annullamento delle decisioni del
Giudice Sportivo Nazionale FIP del 03.11.2006 e della Commissione Giudicante Nazionale FIP del
21.11.2006 […]. In subordine, nella non temuta ipotesi di rigetto delle retroestese domande, voglia
il Collegio adito ritenere e dichiarare l’atleta concludente non colpevole dei fatti ascrittigli, o
comunque declamare di non potersi procedere a norma dell’art. 47 comma 2 R.G. FIP, e per
l’effetto annullare la sanzione disciplinare impugnata. In via di ulteriore subordine piaccia al
Collegio adito, previa riqualificazione della fattispecie dell’illecito disciplinare contestato come
all’art. 30, n. 2 lett. b del vigente Regolamento di Giustizia della FIP e, previo equanime giudizio di
compensazioni tra aggravanti e attenuanti, piaccia ridurre la pena finale alla sanzione minima
applicabile a norma dell’art. testè citato. In ogni caso, piaccia ridursi l’entità della sanzione
disciplinare, siccome eccessiva, illogica ed ingiusta. Con vittoria di spese e compensi di giudizio
(comprensivi anche delle tasse di ricorso anticipate per la fase di conciliazione e per la fase
arbitrale)».
Si formulavano, inoltre, le seguenti richieste istruttorie: «In via preliminare sia ordinato alla
FIP di versare il carteggio medico inviato dal Sig. Matranga Maurizio agli organi giudicanti della
FIP in corso di procedimento, sempre negato a questa difesa. Si chiede altresì ammettersi prova
testimoniale con i sigg. Giordano Antonio Giuseppe, Magnante Domenico, Malfitano
Gianbattista, Mulè Angelo, Verderosa Marco, tutti tesserati FIP» sulle specifiche circostanze
indicate nelle istanze arbitrali, e «per il caso di diniego fa sin d’ora istanza perché le superiori
testimonianze siano raccolte per iscritto - come risposte a quesiti - ai sensi dell’art. 819 ter, II
comma c.p.c.», riservandosi, infine, di esibire direttamente in udienza il DVD con le immagini della
colluttazione.
Successivamente, la Federazione Italiana Pallacanestro si costituiva nei tre procedimenti
arbitrali indicati in epigrafe con memorie ex art. 10 Regolamento presentate in data 02.03.2007
(prot. nn. 0380, 0381, 0382), nominando proprio Arbitro l’Avv. Massimo Ciardullo, sostituito
successivamente dal Cons. Gaetano Caputi (prot. n. 1683 del 18.09.2007).
La Federazione convenuta chiedeva al Collegio adito di «respingere il ricorso perché
infondato in fatto e in diritto e carente di prova per i motivi indicati nel presente atto. Con vittoria
di spese, competenze ed onorari e refusione alla FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO di
tutte le somme versate e versande per spese, diritti ed onorari amministrativi e di procedura».
In data 12.03.2007 il Presidente della Camera, visti gli artt. 12 dello Statuto del CONI, 11
comma 2 e 23 comma 1 del Regolamento, nonché le nomine degli arbitri effettuate dalle parti
rispettivamente nelle domande di arbitrato e nelle memorie di costituzione, nominava Presidente del
Collegio arbitrale l’Avv. Mario Antonio Scino.
Gli Arbitri così nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 14 del Regolamento. La
prima udienza, fissata per il giorno 10.04.2007 presso la sede della Camera arbitrale, veniva
successivamente rinviata al 19.04.2007.
Alla predetta udienza le parti rinunciavano preliminarmente a ogni eccezione in ordine alla
designazione dei componenti del Collegio Arbitrale. Il Presidente del Collegio rinnovava, dunque, il
tentativo di conciliazione, rimasto tuttavia infruttuoso.
Il Collegio arbitrale, col consenso delle parti, disponeva la riunione dei tre procedimenti,
stante l’identità delle controversie, assegnando loro termine fino al 9.05.2007 per il deposito di
memorie e fino al giorno 14.05.2007 per eventuali repliche.
I ricorrenti, pertanto, in data 09.05.2007 presentavano, nei procedimenti arbitrali riuniti,
memoria autorizzata (prot. n. 0883), nella quale ribadivano, tra l’altro, la loro estraneità ai fatti
contestati, la falsità del racconto arbitrale nonché l’erroneità delle decisioni degli Organi Giudicanti,
fondate principalmente sui referti medici prodotti dalla Federazione convenuta.
La Federazione Italiana Pallacanestro, di contro, presentava nella medesima data note
autorizzate (prot. n. 0881), con le quali confermava la propria posizione sulla ritenuta e indubbia
responsabilità dei ricorrenti in merito all’episodio di aggressione occorso al 1° Arbitro durante la
partita del 01.11.2006, sostenendo, tra l’altro, con riferimento all’attività svolta dagli Organi di
Giustizia della FIP, la puntuale analisi dei fatti contestati e la piena tutela delle garanzie difensive
dei tesserati, e, in merito alle richieste istruttorie di controparte, la loro inutilità stante la assoluta
completezza e imparzialità delle decisioni degli Organi predetti.
In data 21.08.2007 la Giunta Nazionale del CONI modificava, tra l’altro, l’art. 1.4 del
Regolamento della Camera e con lettera prot. n. 1600 dell’11 settembre 2007 il Segretario Generale
del CONI comunicava all’Avv. Massimo Ciardullo la decadenza dall’incarico di Esperto
dell’Elenco degli Arbitri e dei Conciliatori della Camera.
In data 18.09.2007 la Camera, pertanto, considerata la sopravvenuta incapacità dell’Avv.
Massimo Ciardullo a continuare a svolgere la funzione di componente del Collegio Arbitrale, a
norma dell’art. 15.7 del Regolamento della Camera, deliberava di nominare il Cons. Gaetano Caputi
componente del Collegio Arbitrale in sostituzione dell’Avv. Massimo Ciardullo.
Il Cons. Caputi accettava l’incarico e su decisione dello stesso il Collegio stabiliva di non
rinnovare l’istruttoria.
Tali accadimenti venivano resi noti alle parti con comunicazione della Segreteria.
Considerata l’eccezionalità degli eventi su indicati, che giustificano l’avvenuta interruzione
del termine per il deposito del lodo, che deve intendersi prorogato per intero dalla data della
costituzione del nuovo Collegio (art.820 c.p.c.), avvenuta con l’accettazione del nuovo arbitro il
18.9.2007 .
All’esito della procedura, il Collegio Arbitrale, riunito in conferenza personale, emetteva
all’unanimità la decisione per i motivi qui di seguito esposti.
MOTIVI
1. Il Collegio è chiamato a esaminare, in primo luogo, le censure preliminari formulate dalle
parti ricorrenti.
La Difesa degli atleti, infatti, dopo aver sinteticamente esposto i termini della vicenda,
lamenta, con il primo motivo, la violazione delle garanzie difensive del procedimento disciplinare
che presenterebbe aspetti di illegittimità di assoluto rilievo sì da inficiarne il funzionamento e le
statuizioni finali.
In particolare, i ricorrenti sostengono di non aver avuto alcuna potestà difensiva in primo
grado. La FIP, infatti, avendo negato loro l’acquisizione in tempo utile della copia del carteggio
medico relativo alle condizioni di salute di Maurizio Matranga, 1° Arbitro dell’incontro disputatosi
tra la Pol. Licata e il Basket O. Comiso, nonché l’acquisizione della relazione dell’Ufficiale di
Campo, Sig. Chilà, sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 38 del Nuovo Statuto CONI, viziando
così l’intero procedimento. La Commissione Giudicante Nazionale, inoltre, avrebbe fondato la
propria decisione su tre certificazioni mediche attestanti il prolungamento degli esiti invalidanti
delle lesioni riportate dall’Arbitro che, tuttavia, risultano acquisite agli atti solo dopo la lettura del
dispositivo (14.11.2006), mentre addirittura due di esse sarebbero datate 17.11.2006.
Al riguardo, la Federazione Italiana Pallacanestro sostiene l’assoluta regolarità del
procedimento svoltosi dinanzi gli Organi di Giustizia sportiva, in rispetto dei principi di efficacia e
rapidità del procedimento nonché delle garanzie difensive previste dal Regolamento di Giustizia
della FIP. Osserva, inoltre, che la valutazione dei Giudici endofederali sia stata puntale e precisa,
atteso che, a seguito dell’attento riesame della vicenda, la Commissione Giudicante si è decisa a
ridurre, in secondo grado, la sanzione precedentemente inflitta.
In proposito codesto Collegio ritiene di confermare i provvedimenti impugnati, nella parte in cui
dichiarano l’infondatezza della censura di ritenuta lesione del diritto di difesa e al contraddittorio.
Verificato l’operato della FIP, invero, non è dato ravvisare al Collegio alcuna violazione dei
diritti dei ricorrenti. Il sistema di giustizia sportiva è legittimamente costruito sulla base di quanto
previsto dallo Statuto e dal Regolamento della FIP, provvedimenti debitamente approvati dagli
organi competenti del CONI. Sì che tutti i tesserati sono tenuti al rispetto degli stessi.
Appare evidente, altresì, che le decisioni degli Organi di Giustizia endofederali si siano
fondate sui fatti così come documentalmente accertati nel procedimento, senza alcun pregiudizio
per gli istanti.
2. Le predette considerazioni, tuttavia, non impediscono al Collegio di operare una parziale
riforma nel merito delle decisioni impugnate, nei limiti che seguono.
In particolare, il Collegio ritiene indubbia la partecipazione degli istanti al fatto lesivo ai
danni del Matranga.
Come rilevato dalla Commissione Giudicante, la prova audiovisiva, consistente nel filmato
relativo agli ultimi minuti di gara tra la Polisportiva Studentesca Licata e l’Olimpia Basket Comiso,
ha chiaramente posto in luce l’intervento degli istanti nella zuffa tra il 1° Arbitro, il loro allenatore,
Dario Provenzani, e Filippo Quinci, tesserato CIA, spettatore della partita. Intervento, consistito
nello sferrare calci e pugni al Matranga, che impone il rigetto del secondo motivo della domanda di
arbitrato, con cui i giocatori lamentano l’insussistenza del dolo di aggressione nel comportamento
da loro tenuto durante la fase finale della competizione di cui si discute. Essi affermano di essere
stati mossi dall’esclusivo intento di difendere il proprio allenatore, aggredito alle spalle e
scaraventato a terra dal Quinci, inconsapevoli del fatto che a iniziare la colluttazione fosse stato
proprio lui.
In proposito, tuttavia, la visione del filmato ha consentito alla CGN di individuare, tra gli
atleti della Soc. Pol. Licata indicati nel referto arbitrale quali autori dell’aggressione, coloro i quali
effettivamente presero parte alla rissa e coloro rimasti estranei. Sì che per alcuni di essi – i Sigg.ri
Melchiorre Corrusca, Guillermo Andres Ates, Leandro Jesus Pacini ed Enzo Rodrigo Di Dio – la
sanzione è stata revocata a seguito dell’annullamento del provvedimento del Giudice Sportivo
Nazionale emesso nei loro confronti, mentre per altri – gli attuali ricorrenti – si è provveduto a
confermare la decisione del GSN (riducendo da 5 a 4 anni l’inibizione inflitta), stante
l’intenzionalità ravvisata nella loro condotta, che risulta essere stata posta in essere, anziché per
difendere l’allenatore, per aggredire il giudice di gara.
Non può, inoltre, trascurasi la palese discrasia che emerge tra quanto affermato dai giocatori
istanti – circa il loro intervento meramente defensionale nel parapiglia – e la circostanza che il
Matranga, vittima dell’aggressione da parte del solo Provenzani aiutato dal Quinci, sia riuscito a
lasciare l’impianto sportivo solo a seguito dell’intervento della forza pubblica. Se realmente i
ricorrenti fossero accorsi in aiuto del proprio allenatore, mossi dal solo intento difensivo, non
avrebbero dovuto partecipare alla rissa, ma preoccuparsi di sedarla. Per mero scrupolo il Collegio
ricorda, in proposito, che nel delitto di rissa, previsto dall’art. 588 c.p., tutti i partecipanti sono
ugualmente puniti, anche se intervenuti successivamente, non ammettendosi la scriminante della
legittima difesa o – come nel caso di specie – del soccorso difensivo di cui all’art. 52 c.p. se non
nelle limitate ipotesi in cui sia dimostrato l’esclusivo proposito di difesa innanzi a una ingiusta
aggressione.
3. Tuttavia, l’acclarata partecipazione attiva degli istanti al fatto lesivo non esime il Collegio
dal valutare l’effettiva portata della stessa e le ulteriori evidenze probatorie, rilevanti ai fini della
determinazione della sanzione irrogabile agli stessi.
Invero, gli atleti ricorrenti lamentano, rispettivamente con il terzo e il quarto motivo, che la
decisione impugnata non abbia tenuto conto delle nuove risultanze istruttorie emerse dopo la
decisione della Commissione Giudicante della FIP, e che la stessa sia inficiata da una
“ipervalutazione” del referto arbitrale.
Sotto il primo profilo, si richiama la decisione con cui la Corte Federale, in parziale riforma
del provvedimento della Commissione Giudicante Nazionale (C.U. n. 312 del 12.11.2006 CGN n.
21) che ha comminato all’Allenatore, Dario Provenzani, la sanzione della radiazione, irrogava al
predetto l’inibizione per un periodo di anni 4 e mesi 6 (C.U. n. 412 del 21.12.2006 CF n. 34). Sotto
il secondo profilo, si rilevano le contraddizioni della versione rilasciata dal Matranga, specie con
riferimento alla dichiarazione del Quinci e alla attestazione del Commissariato di P.S. di Licata del
13.12.2006, in merito al ruolo dei giocatori della Soc. Pol. Licata nella vicenda e agli altri episodi di
violenza e minaccia subiti dal 1° Arbitro nello spogliatoio e nel locale ospedale civile.
Orbene, sotto entrambi i profili testè citati, il Collegio non può esimersi dal valutare quanto
affermato dalla Corte Federale nella decisone sopra indicata: «da una più approfondita lettura della
documentazione acquisita – sono emerse contraddizioni ed inesattezze nella rappresentazione dei
fatti da parte del Matranga che ne inficiano, sia pur in parte la attendibilità». Ne segue che seppur
è vero, secondo quanto affermato dal Federazione ricorrente, che i due procedimenti, l’uno relativo
ai giocatori e l’altro all’allenatore della Eurospin Licata, sono distinti e autonomi e che la decisione
della Corte non poteva essere utilizzata come precedente (non foss’altro perché successiva al
giudizio della CGN), è altresì vero che non può prescindersi dalle conclusioni cui la predetta è
giunta, anche con riferimento all’entità del danno subito dal Matranga da parte dell’allenatore,
accertato quale aggressore responsabile dell’insorgere della rissa. Sì che, pur confermando la
responsabilità degli istanti per la condotta offensiva tenuta ai danni del 1°Arbitro ai sensi dell’art.
30 n. 2 lett. c del Regolamento di Giustizia FIP, il Collegio ritiene che la condotta medesima,
certamente censurabile, debba valutarsi con minor gravità rispetto ai precedenti giudizi
endofederali.
Il Collegio, dunque, chiamato a valutare la misura della sanzione irroganda, reputa che,
confermata la responsabilità degli istanti per violazione del sopraccitato articolo e tenuto conto di
analoghi precedenti nonché della sanzione irrogata dalla Corte Federale all’allenatore dell’Eurospin
Licata (inibizione per anni 4 e mesi 6, in sostituzione della radiazione), si debba procedere a una
rideterminazione della durata dell’inibizione, che appare corretto e proporzionato alla gravità dei
fatti fissare in anni tre e mesi sei.
4. Ogni altra eccezione preliminare e domanda, anche integrante il merito dell’istanza di
arbitrato, deve ritenersi assorbita dai superiori rilievi.
5. In ragione della parziale soccombenza, il Collegio pone a carico delle parti ricorrenti, nella
misura dei 2/3, e a carico della FIP, nella misura di 1/3, il pagamento degli onorari degli Arbitri
nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, come separatamente
liquidati.
6. Il Collegio, altresì, dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e
per l’assistenza difensiva.
7. I diritti amministrativi versati devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa da Francesco
Cavallo, Silvio Cavallo e Luis Martin Nobile contro la Federazione Italiana Pallacanestro, ogni altra
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
in parziale riforma dei provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale FIP del 3.11.2006 e
della Commissione Giudicante Nazionale FIP del 21.11.2006, riduce la sanzione
dell’inibizione ad anni tre (3) e mesi sei (6);
pone a carico delle parti ricorrenti, nella misura dei 2/3, e a carico della FIP, nella misura di
1/3, il pagamento degli onorari degli Arbitri nonché dei diritti della Camera di Conciliazione
e Arbitrato per lo Sport, come separatamente liquidati;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento riunito e per
assistenza difensiva;
dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato dello Sport.
Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la
sede dell’arbitrato in data 16 novembre 2007.
Il presente lodo è stato preventivamente sottoposto al controllo formale della Camera ai
sensi dell’art. 20 del Regolamento e sottoscritto in numero di tre (3) originali nei luoghi e nelle
date di seguito indicati.
F.to Mario Antonio Scino – Presidente
F.to Ciro Pellegrino – Arbitro
F.to Gaetano Caputi - Arbitro